(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 31
                          del 4 agosto 1993
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La  legge  tutela  le  condizioni  di  vista  degli animali da
affezione e  promuove  comportamenti  idonei  a  garantire  forme  di
convivenza  rispettose  delle  esigenze  sanitarie,  ambientali e del
benessere degli animali.
   2. Ai fini della legge si intendono per animali da  affezione  gli
animali  appartenenti  a  specie  mantenute  per compagnia o diporto,
senza fini produttivi o  alimentari,  compresi  quelli  che  svolgono
attivita' utili all'uomo.