(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 1993 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La legge tutela le condizioni di vista degli animali da affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali. 2. Ai fini della legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo.