Art. 10. Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali 1. La Regione istituisce, con provvedimento della Giunta Regionale, l'Albo regionale al quale hanno facolta' di iscriversi le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, costituite con atto pubblico, operanti in Piemonte ed iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato. 2. L'iscrizione all'Albo e' disciplinata secondo le norme contenute nel regolamento di attuazione. 3. Per promuovere e sostenere l'attivita' delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale, la regione avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge n. 281/1991, puo' erogare contributi ai Comuni, singoli o associati, che pongano in atto agevolazioni per realizzare progetti specifici, in collaborazione con le associazioni citate, secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione. 4. La Regione puo' autorizzare le associazioni iscritte all'Albo ad organizzare corsi per la formazione di operatori zoofili volontari. Gli operatori, iscritti in un apposito elenco regionale, svolgono funzioni di sussidio e collaborazione in interventi per la protezione degli animali per cui non sono necessarie specifiche competenze professionali o qualifiche amministrative e di polizia giudiziaria.