Art. 10.
  Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali
 
   1.  La  Regione  istituisce,  con   provvedimento   della   Giunta
Regionale,  l'Albo regionale al quale hanno facolta' di iscriversi le
associazioni   per   la   protezione   degli   animali   maggiormente
rappresentative,  costituite  con atto pubblico, operanti in Piemonte
ed  iscritte  al   registro   regionale   delle   organizzazioni   di
volontariato.
   2.   L'iscrizione   all'Albo  e'  disciplinata  secondo  le  norme
contenute nel regolamento di attuazione.
   3. Per promuovere e sostenere l'attivita' delle  associazioni  per
la  protezione  degli animali iscritte all'Albo regionale, la regione
avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge n. 281/1991,  puo'
erogare  contributi  ai  Comuni,  singoli o associati, che pongano in
atto   agevolazioni   per   realizzare   progetti    specifici,    in
collaborazione  con  le associazioni citate, secondo i criteri di cui
al regolamento di attuazione.
   4. La Regione puo' autorizzare le associazioni  iscritte  all'Albo
ad   organizzare   corsi  per  la  formazione  di  operatori  zoofili
volontari. Gli operatori, iscritti in un apposito  elenco  regionale,
svolgono  funzioni  di sussidio e collaborazione in interventi per la
protezione degli animali  per  cui  non  sono  necessarie  specifiche
competenze  professionali  o  qualifiche  amministrative e di polizia
giudiziaria.