Art. 11. Programmi di informazione e di educazione 1. La Regione e le UU.SS.SS.LL., attraverso i Servizi Veterinari, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti del settore e le associazioni iscritte albo di cui all'articolo 10, promuovono ed attuano programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali da affezione. 2. Riconosciuto, altresi' il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilita' e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, promuovono iniziative scolastiche di aggiornamento, programmate dai Collegi dei docenti, in cui venga dato ampio spazio alle tematiche sopra accennate. 3. La Regione promuove ed attua, inoltre, corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza della UU.SS.SS.LL. ed alle guardie zoofile.