Art. 11.
              Programmi di informazione e di educazione
 
   1. La Regione e le UU.SS.SS.LL., attraverso i Servizi  Veterinari,
in  collaborazione  con i medici veterinari liberi professionisti del
settore e le associazioni  iscritte  albo  di  cui  all'articolo  10,
promuovono  ed  attuano programmi di informazione e di educazione per
favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti  nella
legge  fra  quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento,
all'addestramento, al commercio, al trasporto  ed  alla  custodia  di
animali da affezione.
   2. Riconosciuto, altresi' il ruolo fondamentale della scuola nella
formazione  della  sensibilita' e della consapevolezza dei giovani ai
problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali  e  l'ambiente,
promuovono  iniziative  scolastiche di aggiornamento, programmate dai
Collegi  dei  docenti,  in cui venga dato ampio spazio alle tematiche
sopra accennate.
   3. La Regione promuove  ed  attua,  inoltre,  corsi  di  specifico
aggiornamento  sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al
personale di vigilanza della UU.SS.SS.LL. ed alle guardie zoofile.