Art. 12.
                          Randagismo felino
 
   1. La presenza di colonie di gatti  randagi  presso  le  quali  si
registrano  problemi  igienico  sanitari  o  riguardanti il benessere
animale e' segnalata al Comune competente, che  dispone  i  necessari
accertamenti del servizio veterinario della U.S.S.L.
   2.  Qualora  si  renda  necessario,  il  Comune, in accordo con il
servizio  veterinario  della  U.S.S.L.,   organizza   interventi   di
controllo  della  popolazione felina che possono comprendere, secondo
la  natura  e  la  gravita'  dei  casi  segnalati,  in  armonia   con
indicazioni contenute nel regolamento di attuazione:
     a)  l'affidamento  della  colonia  ad  una  associazione  per la
protezione degli animali;
     b) il controllo delle nascite;
     c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento  od
in altra sede piu' idonea.
   3.  Le  spese  per  gli  interventi di controllo della popolazione
felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.