Art. 12. Randagismo felino 1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale e' segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della U.S.S.L. 2. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravita' dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione: a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali; b) il controllo delle nascite; c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede piu' idonea. 3. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.