Art. 13.
       Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali
 
   1. Con deliberazione della  Giunta  Regionale  e'  istituito,  con
funzioni  consultive,  il  Comitato  tecnico  regionale per la tutela
degli animali, composto da:
     a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualita'  di
presidente;
     b)  un  medico  veterinario  del  settore assistenza veterinaria
dell'Assessorato regionale alla Sanita' o un suo delegato;
     c)  un  funzionario  del  servizio   educazione   ambientale   e
formazione dell'Assessorato regionale all'ambiente o un suo delegato;
     d)  un  medico  del  settore  Sanita'  pubblica dell'Assessorato
regionale alla Sanita' o un suo delegato;
     e) un medico veterinario libero professionista  designato  dagli
Ordini provinciali dei medici veterinari;
     f)  tre  esperti qualificati espressi dalle associazioni iscrite
all'Albo di  cui  all'art.  10  secondo  le  modalita'  indicate  nel
regolamento di attuazione.
   2.  Il  Comitato  tecnico regionale per la tutela degli animali si
riunisce almeno una volta all'anno e,  in  ogni  caso,  su  richiesta
della maggioranza dei componenti.
   3.  Il  Comitato  tecnico regionale per la tutela degli animali e'
consultato in merito alle proposte di  provvedimenti  concernenti  il
benessere  degli  animali  ed  in  merito  ai  programmi  annuali  di
informazione ed educazione di cui all'articolo 11.