Art. 13. Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali 1. Con deliberazione della Giunta Regionale e' istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da: a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualita' di presidente; b) un medico veterinario del settore assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale alla Sanita' o un suo delegato; c) un funzionario del servizio educazione ambientale e formazione dell'Assessorato regionale all'ambiente o un suo delegato; d) un medico del settore Sanita' pubblica dell'Assessorato regionale alla Sanita' o un suo delegato; e) un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari; f) tre esperti qualificati espressi dalle associazioni iscrite all'Albo di cui all'art. 10 secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione. 2. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti. 3. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali e' consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione di cui all'articolo 11.