Art. 14.
                            Finanziamenti
 
   1.  Per  il  concorso  nelle  spese  per l'attuazione della legge,
vengono utilizzati gli stanziamenti derivanti dall'applicazione della
legge n. 281/91 che vengono iscritti a bilancio regionale  anche  con
variazione  disposta  ai  sensi  dell'articolo  15, comma 1, legge 19
maggio  1976,  n.  335  e  su  conforme  deliberazione  della  Giunta
Regionale.
   2.  La  regione  puo'  disporre,  su  base  annuale,  stanziamenti
integrativi verificati attraverso  istruttoria  affidata  al  settore
assistenza veterinaria dell'Assessorato Sanita'.
   3. Gli importi integrativi previsti dal comma 2, vengono stabiliti
in  sede  di  predisposizione  del  bilancio  di previsione e vengono
iscritti ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.