Art. 14. Finanziamenti 1. Per il concorso nelle spese per l'attuazione della legge, vengono utilizzati gli stanziamenti derivanti dall'applicazione della legge n. 281/91 che vengono iscritti a bilancio regionale anche con variazione disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, legge 19 maggio 1976, n. 335 e su conforme deliberazione della Giunta Regionale. 2. La regione puo' disporre, su base annuale, stanziamenti integrativi verificati attraverso istruttoria affidata al settore assistenza veterinaria dell'Assessorato Sanita'. 3. Gli importi integrativi previsti dal comma 2, vengono stabiliti in sede di predisposizione del bilancio di previsione e vengono iscritti ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.