Art. 15. Provvedimenti e sanzioni 1. In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria del Servizio veterinario della U.S.S.L., per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere: i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale. 2. Fatte salve ipotesi di responsabilita' penale, ai contravventori della legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, lettera b) ed all'articolo 5; da lire cinquecentomila a lire tre milioni; b) per le violazioni dell'articolo 2, lettera c): da lire trecentomila a lire un milione; c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6: lire centocinquantamila. 3. In caso di recidiva la pena e' triplicata.