Art. 15.
                      Provvedimenti e sanzioni
 
   1. In caso di violazione alle norme di cui agli articoli  2  e  3,
gli  animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti
sotto osservazione sanitaria del Servizio veterinario della U.S.S.L.,
per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere:  i  costi
relativi sono a carico del detentore dell'animale.
   2.   Fatte   salve   ipotesi   di   responsabilita'   penale,   ai
contravventori  della  legge  si  applicano  le   seguenti   sanzioni
amministrative pecuniarie:
     a)  per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, lettera
b) ed all'articolo 5; da lire cinquecentomila a lire tre milioni;
     b) per le  violazioni  dell'articolo  2,  lettera  c):  da  lire
trecentomila a lire un milione;
     c)   per   le   violazioni   agli   articoli  3,  4  e  6:  lire
centocinquantamila.
   3. In caso di recidiva la pena e' triplicata.