Art. 17. Norma di rinvio 1. Per quanto non normato dalla presente legge si fa richiamo ai disposti della legge 281/91. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 26 luglio 1993 BRIZIO