Art. 17.
                           Norma di rinvio
 
   1. Per quanto non normato dalla presente legge si fa  richiamo  ai
disposti della legge 281/91.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 26 luglio 1993
 
                               BRIZIO