Art. 3. Responsabilita' del detentore 1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene e' responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici. 2. In particolare, in conformita' con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge: a) fornisce quantita' adeguate di acqua ed alimentazione corretta; b) procura adeguate possibilita' di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanita' o sicurezza, limitazioni della liberta', queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze; c) garantisce le cure sanitarie necessarie; d) ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga. 3. E' vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattivita'. 4. E' vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.