Art. 3.
                    Responsabilita' del detentore
 
   1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque
titolo,  di  occuparsene  e'  responsabile della sua salute e del suo
benessere e  provvede  a  garantirgli  ambiente,  cure  e  attenzioni
adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
   2.  In  particolare,  in  conformita'  con  le norme contenute nel
regolamento di attuazione della legge:
     a)  fornisce  quantita'  adeguate  di  acqua  ed   alimentazione
corretta;
     b) procura adeguate possibilita' di movimento.
   Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanita'
o  sicurezza, limitazioni della liberta', queste misure si attuano in
modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;
     c) garantisce le cure sanitarie necessarie;
     d) ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per
evitarne la fuga.
   3. E' vietato detenere animali che non si  possono  adattare  alla
cattivita'.
   4. E' vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni
tali  da  causare  problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da
recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.