Art. 4.
                    Controllo della riproduzione
 
   1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta di occuparse
e' responsabile della sua riproduzione, nonche' della custodia, della
salute e del benessere della prole.
   2. La Regione e le Unita' Socio Sanitarie Locali - UU.SS.SS.LL. -,
attraverso i servizi veterinari pubblici, con la  collaborazione  dei
medici  veterinari  liberi  professionisti  che operano nel settore e
delle associazioni per la protezione  degli  animali,  promuovono  la
conoscenza  e  la  diffusione  dei  metodi  per  il  controllo  della
riproduzione degli animali da affezione.