Art. 4. Controllo della riproduzione 1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta di occuparse e' responsabile della sua riproduzione, nonche' della custodia, della salute e del benessere della prole. 2. La Regione e le Unita' Socio Sanitarie Locali - UU.SS.SS.LL. -, attraverso i servizi veterinari pubblici, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali da affezione.