Art. 5.
                       Soppressione eutanasica
 
   1. Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione  di
un  animale  da  affezione,  nei  casi  in  cui  non e' vietata dalla
normativa  vigente,  e'  eseguita   esclusivamente   da   un   medico
veterinario ed in modo da non causare sofferenza all'animale.