Art. 6.
               Prevenzione e controllo del randagismo
 
   1. Il Comune, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti
senza  dimora  o  che  si  trovino fuori dei limiti del domicilio del
detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla  loro
cattura  con metodi appropriati e nel rispetto dei principi stabiliti
dall'articolo 1.
   2.  I  Comuni  operano,  preferibilmente  associati,  tramite   il
servizio di cui all'articolo 7, commi 1.
   3.  Nei  casi  di  particolare complessita' o rischio sanitario, i
presidi  multizonali  di  profilassi  e  polizia  veterinaria   delle
UU.SS.SS.LL.  concorrono  alle  operazioni  di  cattura degli animali
vaganti.
   4.  Alle persone non autorizzate in conformita' con il regolamento
di attuazione, e' vietato catturare animali vaganti e detenerli.