Art. 6. Prevenzione e controllo del randagismo 1. Il Comune, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1. 2. I Comuni operano, preferibilmente associati, tramite il servizio di cui all'articolo 7, commi 1. 3. Nei casi di particolare complessita' o rischio sanitario, i presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle UU.SS.SS.LL. concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti. 4. Alle persone non autorizzate in conformita' con il regolamento di attuazione, e' vietato catturare animali vaganti e detenerli.