Art. 7.
                           Canili pubblici
 
   1. Comuni, singoli  o  associati,  istituiscono  e  mantengono  in
esercizio  un  servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per
la  temporanea  custodia  ed  osservazione  sanitaria  degli  animali
catturati.
   2. I Comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per
l'istituzione  o  il  risanamento  dei  canili  pubblici,  in modo da
garantire il servizio di cattura e custodia temporanea  su  tutto  il
territorio regionale, secondo le effettive necessita'.
   3.  I  canili  pubblici  sono  realizzati ed attrezzati in modo da
assicurare  il  rispetto  delle  norme  igieniche  previste   per   i
concentramenti  di  animali, nonche' per consentire l'espletamento di
tutti gli adempimenti sanitari. I criteri per  la  realizzazione  dei
canili  e  per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e
di custodia sono fissati nel regolamento di attuazione.
   4.  La  Regione,  valutati   preliminarmente   i   progetti,   con
particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli
impianti  ed  all'efficienza  del  servizio previsto, puo' erogare ai
Comuni contributi parziali per la realizzazione degli  interventi  di
loro  competenza,  avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge
14 agosto 1991, n. 281.
   5. La gestione sanitaria dei  canili  municipali  e'  affidata  ai
servizi  veterinari delle UU.SS.SS.LL., secondo le modalita' indicate
nel regolamento di attuazione.