Art. 7. Canili pubblici 1. Comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati. 2. I Comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive necessita'. 3. I canili pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali, nonche' per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari. I criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia sono fissati nel regolamento di attuazione. 4. La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti ed all'efficienza del servizio previsto, puo' erogare ai Comuni contributi parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281. 5. La gestione sanitaria dei canili municipali e' affidata ai servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL., secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione.