Art. 8.
       Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi
 
   1. La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono  le
iniziative  per  l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi,
che  hanno  superato  favorevolmente  il  periodo   di   osservazione
sanitaria  presso il canile pubblico e la cui proprieta' non e' stata
reclamata.
   2. I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento
sono soggetti alle norme  indicate  nel  regolamento  di  attuazione,
volte  a  garantire  il  rispetto del benessere degli animali e delle
esigenze igienico sanitarie.
   3. I Comuni possono concedere agevolazioni per la  costruzione  di
rifugi  di  ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in attesa
di  affidamento,  alle  associazioni  che   svolgono   attivita'   di
protezione  degli  animali,  iscritte  al  registro  regionale  delle
organizzazioni di volontariato.
   4.  Le  condizioni  e  le  procedure  per  la  concessione   delle
agevolazioni sono indicate nel regolamento di attuazione.