Art. 8. Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi 1. La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprieta' non e' stata reclamata. 2. I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie. 3. I Comuni possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attivita' di protezione degli animali, iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato. 4. Le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono indicate nel regolamento di attuazione.