Art. 9.
                  Canili privati pensioni per cani
                 e commercio di animali da affezione
 
   1.  I  canili  privati  e  le pensioni per cani sono soggetti alle
norme indicate nel regolamento di attuazione, volte  a  garantire  il
rispetto  del  benessere  degli  animali  e  delle  esigenze igienico
sanitarie.
   2. Le norme sono estese alle strutture in cui si detengono gatti o
altri animali da affezione;  indicazioni  particolari,  in  relazione
alle  caratteristiche  delle  specie  allevate,  vengono  fornite ove
necessarie dal Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali
di cui all'articolo 13.
   3. Per le stesse finalita' e' soggetta  a  vigilanza  veterinaria,
esercitata  dal  Servizio  Veterinario  della U.S.S.L. competente, la
detenzione per la vendita e il commercio di animali da affezione.