Art. 9. Canili privati pensioni per cani e commercio di animali da affezione 1. I canili privati e le pensioni per cani sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie. 2. Le norme sono estese alle strutture in cui si detengono gatti o altri animali da affezione; indicazioni particolari, in relazione alle caratteristiche delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie dal Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali di cui all'articolo 13. 3. Per le stesse finalita' e' soggetta a vigilanza veterinaria, esercitata dal Servizio Veterinario della U.S.S.L. competente, la detenzione per la vendita e il commercio di animali da affezione.