Art. 2.
                              Obiettivi
 
   1. Ai fini di perseguire le finalita' di cui  all'articolo  1,  la
Giunta  regionale:  definisce  provvedimenti  volti ad incentivare la
coltivazione,  con  sistema  biologico,  delle   piante   officinali;
organizza  corsi di formazione finalizzati all'attivita' di erborista
ed   alla   formazione,   aggiornamento,    specializzazione    degli
imprenditori  agricoli  e  degli erboristi; approva programmi volti a
tutelare e valorizzare prodotti di tipo erboristico  e  promuove  una
corretta commercializzazione di tali prodotti.