Art. 2. Obiettivi 1. Ai fini di perseguire le finalita' di cui all'articolo 1, la Giunta regionale: definisce provvedimenti volti ad incentivare la coltivazione, con sistema biologico, delle piante officinali; organizza corsi di formazione finalizzati all'attivita' di erborista ed alla formazione, aggiornamento, specializzazione degli imprenditori agricoli e degli erboristi; approva programmi volti a tutelare e valorizzare prodotti di tipo erboristico e promuove una corretta commercializzazione di tali prodotti.