Art. 3. Formazione professionale 1. Entro un anno dalla data di approvazione della presente legge vengono programmati, ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, corsi di formazione professionale concernenti le modalita' di coltivazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione delle piante officinali. 2. Tali corsi si svolgono in piu' sedi regionali, individuate in base alla peculiarita' delle aree interessate ed alle esperienze gia' attivate in tema di coltivazione di piante officinali con contributo regionale. 3. I corsi e la loro durata, i soggetti interessati, le strutture, gli strumenti ed i programmi didattici sono deliberati dalla Giunta Regionale, informata la Commissione consiliare competente, in coerenza con il Programma per la tutela e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico di cui all'articolo 5.