Art. 3.
                      Formazione professionale
 
   1.  Entro  un anno dalla data di approvazione della presente legge
vengono programmati, ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1980,
n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, corsi di  formazione
professionale    concernenti    le    modalita'    di   coltivazione,
conservazione,  trasformazione,  commercializzazione   delle   piante
officinali.
   2.  Tali  corsi si svolgono in piu' sedi regionali, individuate in
base alla peculiarita' delle aree interessate ed alle esperienze gia'
attivate in tema di coltivazione di piante officinali con  contributo
regionale.
   3. I corsi e la loro durata, i soggetti interessati, le strutture,
gli  strumenti  ed i programmi didattici sono deliberati dalla Giunta
Regionale,  informata  la  Commissione  consiliare   competente,   in
coerenza  con  il  Programma  per  la  tutela e la valorizzazione dei
prodotti di tipo erboristico di cui all'articolo 5.