Art. 4.
                          Comitato tecnico
 
   1. E' istituito un Comitato tecnico composto da:
     a)  tre esperti designati dall'Universita': Facolta' di Agraria,
Scienze Naturali, Farmacia;
     b) un esperto designato  dalle  Organizzazioni  sindacali  degli
erboristi;
     c)   un  esperto  designato  dalle  Organizzazioni  agricole  di
categoria maggiormente rappresentative  a  livello  regionale,  anche
prevedendo un'alternanza delle presenze;
     d)  tre  esperti designati dalle Associazioni degli Enti locali:
A.N.C.I., U.N.C.E.M., U.R.P.P.
   2. Il Comitato tecnico  viene  nominato  con  deliberazione  della
Giunta  regionale ed ha funzioni consultive; dura in carica per tutta
la durata della legislatura e comunque sino alla  successiva  nomina.
E'  presieduto  dall'Assessore  competente  per  materia  o da un suo
delegato.