Art. 4. Comitato tecnico 1. E' istituito un Comitato tecnico composto da: a) tre esperti designati dall'Universita': Facolta' di Agraria, Scienze Naturali, Farmacia; b) un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali degli erboristi; c) un esperto designato dalle Organizzazioni agricole di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, anche prevedendo un'alternanza delle presenze; d) tre esperti designati dalle Associazioni degli Enti locali: A.N.C.I., U.N.C.E.M., U.R.P.P. 2. Il Comitato tecnico viene nominato con deliberazione della Giunta regionale ed ha funzioni consultive; dura in carica per tutta la durata della legislatura e comunque sino alla successiva nomina. E' presieduto dall'Assessore competente per materia o da un suo delegato.