Art. 5. Programma per la tutela e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico 1. La Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico di cui all'articolo 4 e le categorie economiche interessate, predispone il Programma per la tutela e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico di cui all'articolo 1. 2. Il programma e' soggetto ad un periodico aggiornamento a cadenza biennale. 3. Il programma viene adottato dalla Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare e contiene: a) l'individuazione delle specie vegetali che, in base alla peculiarita' regionale, si intendono incentivare; b) la mappa delle principali aree territoriali interessate, in scala non inferiore a 1:25000, con l'indicazione del tipo di intervento previsto; c) la definizione di convenzioni con gli Enti Parco regionali per attivita' di divulgazione attraverso la costituzione di orti botanici di piante officinali locali; d) l'indicazione dei soggetti cui, in via prioritaria, sono indirizzati gli incentivi per la coltivazione, la raccolta, la conservazione e la commercializzazione delle piante officinali.