Art. 5.
             Programma per la tutela e la valorizzazione
                  dei prodotti di tipo erboristico
 
   1. La  Giunta  regionale,  sentiti  il  Comitato  tecnico  di  cui
all'articolo  4  e le categorie economiche interessate, predispone il
Programma per la tutela e la  valorizzazione  dei  prodotti  di  tipo
erboristico di cui all'articolo 1.
   2.  Il  programma  e'  soggetto  ad  un  periodico aggiornamento a
cadenza biennale.
   3. Il programma viene adottato dalla Giunta  regionale,  informata
la competente Commissione consiliare e contiene:
     a)  l'individuazione  delle  specie  vegetali  che, in base alla
peculiarita' regionale, si intendono incentivare;
     b) la mappa delle principali aree territoriali  interessate,  in
scala  non  inferiore  a  1:25000,  con  l'indicazione  del  tipo  di
intervento previsto;
     c) la definizione di convenzioni con gli  Enti  Parco  regionali
per  attivita'  di  divulgazione  attraverso  la costituzione di orti
botanici di piante officinali locali;
     d) l'indicazione dei soggetti  cui,  in  via  prioritaria,  sono
indirizzati  gli  incentivi  per  la  coltivazione,  la  raccolta, la
conservazione e la commercializzazione delle piante officinali.