Art. 6. Strumenti di intervento 1. La Regione garantisce un'adeguata assistenza tecnica iniziale agli operatori che intendano dedicarsi alla coltivazione delle piante officinali. 2. Sono previsti contributi in conto capitale a favore di imprenditori agricoli a titolo principale residenti in Comuni montani che dichiarino di intraprendere la coltivazione di piante officinali. 3. Il finanziamento pari al 50% della spesa complessiva di investimento iniziale ritenuta ammissibile non puo' superare i 10 milioni; viene ammesso a seguito della presentazione di un piano di intervento vistato e trasmesso alla Regione dalla Comunita' Montana o dal Comune interessato ed erogato a seguito della produzione di certificazioni che attestino la totalita' delle spese effettivamente sostenute in coerenza con il piano di intervento presentato. 4. Vengono considerate prioritarie, per l'ammissione al finanziamento, forme di intervento consortili.