Art. 6.
                       Strumenti di intervento
 
   1. La Regione garantisce un'adeguata assistenza  tecnica  iniziale
agli operatori che intendano dedicarsi alla coltivazione delle piante
officinali.
   2.  Sono  previsti  contributi  in  conto  capitale  a  favore  di
imprenditori agricoli a titolo principale residenti in Comuni montani
che dichiarino di intraprendere la coltivazione di piante officinali.
   3.  Il  finanziamento  pari  al  50%  della  spesa  complessiva di
investimento iniziale ritenuta ammissibile non  puo'  superare  i  10
milioni;  viene  ammesso a seguito della presentazione di un piano di
intervento vistato e trasmesso alla Regione dalla Comunita' Montana o
dal Comune interessato ed  erogato  a  seguito  della  produzione  di
certificazioni  che attestino la totalita' delle spese effettivamente
sostenute in coerenza con il piano di intervento presentato.
   4.  Vengono   considerate   prioritarie,   per   l'ammissione   al
finanziamento, forme di intervento consortili.