Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. Per l'istituzione dei corsi di cui all'art. 3 si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 11400 relativo ai contributi ad enti pubblici e privati per l'organizzazione ed il funzionamento di corsi di formazione professionale. 2. Per gli interventi di cui all'art. 6 e' istituito nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, un apposito capitolo recante la denominazione: "Contributi finalizzati all'incentivazione della coltivazione delle piante officinali". Agli oneri di dotazione del capitolo per l'esercizio 1993 si provvedera' in sede di definizione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1993. 3. Alle spese di funzionamento del comitato tecnico, di cui all'art. 4, si provvede ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33, con il capitolo 10590 relativo a: "Spese per il funzionamento di commissioni ed organi consultivi". 4. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Con legge di approvazione dei rispettivi bilanci vengono determinati gli stanziamenti relativi agli anni successivi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 3 agosto 1993 BRIZIO