Art. 8.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1. Per l'istituzione dei corsi di cui all'art. 3 si fa fronte  con
lo  stanziamento previsto al capitolo 11400 relativo ai contributi ad
enti pubblici e privati per l'organizzazione ed il  funzionamento  di
corsi di formazione professionale.
   2.  Per  gli interventi di cui all'art. 6 e' istituito nello stato
di previsione della spesa, in termini di competenza e  di  cassa,  un
apposito  capitolo  recante la denominazione: "Contributi finalizzati
all'incentivazione della coltivazione delle piante officinali".  Agli
oneri  di  dotazione del capitolo per l'esercizio 1993 si provvedera'
in sede di definizione dell'assestamento del bilancio  di  previsione
per l'anno 1993.
   3.  Alle  spese  di  funzionamento  del  comitato  tecnico, di cui
all'art. 4, si provvede ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976,
n. 33, con il capitolo 10590 relativo a: "Spese per il  funzionamento
di commissioni ed organi consultivi".
   4.   Il  presidente  della  giunta  regionale  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
   5. Con  legge  di  approvazione  dei  rispettivi  bilanci  vengono
determinati gli stanziamenti relativi agli anni successivi.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 3 agosto 1993
 
                               BRIZIO