IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Nozione 1. Le aziende ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria costituiti da complessi organizzati in forma di campeggi e di villaggi turistici, inseriti nei piani regolatori dei Comuni, attrezzati per fornire, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217, ospitalita' in spazi dotati di unita' abitative proprie stabili o mobili o comunque atti a ricevere turisti forniti di mezzi di pernottamento e soggiorno autonomi e trasportabili. Le aree destinate a campeggio ed a villaggio devono essere inserite nei piani regolatori dei Comuni.