IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                               Nozione
 
   1. Le aziende ricettive all'aria aperta sono esercizi  pubblici  a
gestione  unitaria  costituiti  da  complessi organizzati in forma di
campeggi e di villaggi turistici, inseriti nei piani  regolatori  dei
Comuni,  attrezzati per fornire, ai sensi della legge 17 maggio 1983,
n. 217, ospitalita' in  spazi  dotati  di  unita'  abitative  proprie
stabili  o mobili o comunque atti a ricevere turisti forniti di mezzi
di pernottamento  e  soggiorno  autonomi  e  trasportabili.  Le  aree
destinate a campeggio ed a villaggio devono essere inserite nei piani
regolatori dei Comuni.