Art. 10.
                         Periodi di apertura
 
   1. I periodi di apertura dei complessi ricettivi  all'aria  aperta
possono essere: annuale o stagionale.
   2.  I  complessi  ricettivi  con  autorizzazione  annuale  possono
rimanere chiusi per un periodo non superiore a tre mesi, a scelta del
gestore. La chiusura deve comunque  essere  opportunamente  segnalata
alle autorita' competenti, previste dalla presente legge, ed indicata
nelle insegne del complesso ricettivo e nelle guide specializzate. La
sospensione  dell'esercizio per un periodo superiore a tre mesi e, in
ogni  caso,  non  oltre  i  sei  mesi  e'   soggetta   a   preventiva
autorizzazione   comunale   con   relativa  comunicazione  agli  enti
competenti.  Trascorso  tale  periodo  senza  che  si   sia   ripresa
l'attivita'  del  complesso  ricettivo,  l'autorizzazione  si intende
decaduta.
   3.  L'autorizzazione  all'esercizio  stagionale  non  puo'  essere
rilasciata  per  un periodo inferiore a quattro mesi, comprendenti in
ogni caso:
     a) per i complessi ricettivi estivi, i giorni dal 15  giugno  al
15 settembre;
     b)  per  i  complessi  invernali, i giorni dal 25 dicembre al 28
febbraio.
   4.  Il  Comune  puo'  utilizzare,  su  richiesta   delle   aziende
interessate e per motivate esigenze locali, l'ampliamento del periodo
di apertura di cui al 3 comma, nel limite di 1/3.