Art. 10. Periodi di apertura 1. I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta possono essere: annuale o stagionale. 2. I complessi ricettivi con autorizzazione annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a tre mesi, a scelta del gestore. La chiusura deve comunque essere opportunamente segnalata alle autorita' competenti, previste dalla presente legge, ed indicata nelle insegne del complesso ricettivo e nelle guide specializzate. La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore a tre mesi e, in ogni caso, non oltre i sei mesi e' soggetta a preventiva autorizzazione comunale con relativa comunicazione agli enti competenti. Trascorso tale periodo senza che si sia ripresa l'attivita' del complesso ricettivo, l'autorizzazione si intende decaduta. 3. L'autorizzazione all'esercizio stagionale non puo' essere rilasciata per un periodo inferiore a quattro mesi, comprendenti in ogni caso: a) per i complessi ricettivi estivi, i giorni dal 15 giugno al 15 settembre; b) per i complessi invernali, i giorni dal 25 dicembre al 28 febbraio. 4. Il Comune puo' utilizzare, su richiesta delle aziende interessate e per motivate esigenze locali, l'ampliamento del periodo di apertura di cui al 3 comma, nel limite di 1/3.