Art. 13. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. Il Comune puo' disporre la sospensione o la revoca della autorizzazione qualora nel complesso ricettivo vengano riscontrate irregolarita' di ordine tecnico ed amministrativo tali da comprometterne la funzionalita' ai fini turistici. 2. Il relativo provvedimento motivato e' comunicato alla Regione nei termini indicati al comma 9 dell'art. 7.