Art. 13.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione
 
   1.  Il  Comune  puo'  disporre  la  sospensione  o la revoca della
autorizzazione qualora nel complesso  ricettivo  vengano  riscontrate
irregolarita'   di   ordine   tecnico   ed   amministrativo  tali  da
comprometterne la funzionalita' ai fini turistici.
   2. Il relativo provvedimento motivato e' comunicato  alla  Regione
nei termini indicati al comma 9 dell'art. 7.