Art. 14.
              Altre strutture ricettive all'aria aperta
 
   1.  Le  associazioni  od  organismi  senza  scopo  di  lucro e con
finalita'   ricreative,   culturali,   sociali,   religiose   possono
organizzare,  previa  autorizzazione  comunale,  complessi  ricettivi
all'aria  aperta  riservati  ad  ospitare  esclusivamente  i   propri
associati.   Tali   complessi,  costituiti  da  strutture  totalmente
rimovibili, devono in ogni caso presentare i requisiti di  superficie
delle  piazzole  e  di installazioni igienico-sanitarie di uso comune
previste come  obbligatorie  per  i  campeggi  classificati  con  una
stella;  devono  assicurare la salvaguardia dell'ambiente, l'igiene e
l'incolumita'   delle   persone;   devono   avere   un   responsabile
espressamente    indicato    dall'associazione    o    dall'organismo
interessato, il quale, ancorche' non iscritto al registro di cui alla
legge 11 giugno 1971, n. 426, assume gli stessi obblighi previsti per
il gestore dalla presente legge. L'autorizzazione e'  rilasicata  per
un  periodo non superiore a 30 giorni, eccezionalmente prorogabile, a
domanda, una sola volta e per un pari periodo.
   2. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 7:
     a) gli enti locali che destinano  non  piu'  di  dieci  piazzole
attrezzate  per  ricettivita'  gratuita  a  turisti  forniti di mezzi
autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti;
     b) le associazioni agrituristiche che, nell'ambito di  itinerari
agrituristici,  allestiscono  piazzole  attrezzate  per  ricettivita'
gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno  per  soste
non  superiori  a  sette  pernottamenti e con limite massimo di dieci
piazzole.
   3. Ogni altra forma di sosta di turisti dotati di  autonomi  mezzi
mobili di soggiorno e' disciplinata dai regolamenti comunali.