Art. 14. Altre strutture ricettive all'aria aperta 1. Le associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalita' ricreative, culturali, sociali, religiose possono organizzare, previa autorizzazione comunale, complessi ricettivi all'aria aperta riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali complessi, costituiti da strutture totalmente rimovibili, devono in ogni caso presentare i requisiti di superficie delle piazzole e di installazioni igienico-sanitarie di uso comune previste come obbligatorie per i campeggi classificati con una stella; devono assicurare la salvaguardia dell'ambiente, l'igiene e l'incolumita' delle persone; devono avere un responsabile espressamente indicato dall'associazione o dall'organismo interessato, il quale, ancorche' non iscritto al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, assume gli stessi obblighi previsti per il gestore dalla presente legge. L'autorizzazione e' rilasicata per un periodo non superiore a 30 giorni, eccezionalmente prorogabile, a domanda, una sola volta e per un pari periodo. 2. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 7: a) gli enti locali che destinano non piu' di dieci piazzole attrezzate per ricettivita' gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti; b) le associazioni agrituristiche che, nell'ambito di itinerari agrituristici, allestiscono piazzole attrezzate per ricettivita' gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti e con limite massimo di dieci piazzole. 3. Ogni altra forma di sosta di turisti dotati di autonomi mezzi mobili di soggiorno e' disciplinata dai regolamenti comunali.