Art. 15. Classificazione 1. I campeggi sono contrassegnati con 4, 3, 2 ed 1 stella, in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione e alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. La classificazione e' effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili elencati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. 2. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle, in rapporto al servizio offerto, all'ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. La classificazione e' effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili elencati nelle tabelle A e C allegate alla presente legge. 3. Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di 30 piazzole e svolgono la propria attivita', integrata anche con attivita' extraturistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante rurale ed escursionistico. 4. I campeggi e i villaggi turistici assumono le denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-inverno e sono autorizzati ad esercitare la propria attivita' per l'intero corso dell'anno. 5. La classificazione ha validita' per un quinquennio con decorrenza dal 1 gennaio. Per le nuove ricettive all'aria aperta attivate durante il quinquennio e per le aziende soggette a riclassificazione, la classificazione ha validita' per la frazione residua del quinquennio in corso. 6. Le operazioni di classifica delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere espletate nel semestre precedente l'anno d'inizio del quinquennio di validita' della classificazione stessa. 7. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio. 8. Per le aziende ricettive all'aria aperta in attivita' la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile o del terreno interessato e degli elementi denunciati. 9. Per le nuove aziende ricettive all'aria aperta la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnato in via definitiva a seguito di accertamento da parte del Comune. 10. Qualora durante il quinquennio intervengono notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva all'aria aperta o qualora non sussistano piu' i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda ricettiva stessa al livello di classificazione cui e' stata assegnata, si provvede, di ufficio, o a domanda, alla revisione della classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti. 11. In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio e' tenuto a farne denuncia al Comune nel cui territorio e' sita l'azienda ricettiva per l'adozione del provvedimento di classifica. 12. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 19, primo comma, lettera a) della legge regionale n. 54 del 29 maggio 1980. I Comuni provvederanno alla classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta tenendo presenti i requisiti indicati nella presente legge. 13. Ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente per territorio con deliberazione della Giunta Comunale entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda. 14. Entro lo stesso termine il Comune puo' richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica. 15. Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Provincia competente per territorio per l'approvazione. 16. Il provvedimento di classifica e' comunicato agli interessi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata nel Foglio Annunzi Legali della Provincia. 17. Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, la Provincia trasmette alla Regione gli elenchi delle aziende ricettive classificate e, separatamente, quelle delle aziende ricettive per le quali siano stati presentati i ricorsi. 18. La Giunta Regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per provincia, contenenti le classificazioni divenute definitive. 19. La Regione provvede, altresi', all'invio degli elenchi delle aziende ricettive classificate all'Ente Nazionale per il Turismo. 20. Il titolare di una azienda ricettiva all'aria aperta, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture, degli impianti o dei servizi, tali che l'azienda ricettiva possa ottenere una migliore classificazione, ne da' comunicazione al Comune competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti.