Art. 15.
                           Classificazione
 
   1.  I  campeggi  sono  contrassegnati  con 4, 3, 2 ed 1 stella, in
rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione e alla presenza di
attrezzature ricreative, culturali e sportive. La classificazione  e'
effettuata  sulla  base  dei  criteri  e  dei requisiti obbligatori e
fungibili elencati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
   2. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e  2  stelle,
in  rapporto  al servizio offerto, all'ubicazione ed alla presenza di
attrezzature ricreative, culturali e sportive. La classificazione  e'
effettuata  sulla  base  dei  criteri  e  dei requisiti obbligatori e
fungibili elencati nelle tabelle A e C allegate alla presente legge.
   3. Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che
hanno un minimo di dieci ed un massimo di 30 piazzole e  svolgono  la
propria  attivita',  integrata anche con attivita' extraturistiche, a
supporto   del   turismo   campeggistico   itinerante    rurale    ed
escursionistico.
   4.  I  campeggi  e  i villaggi turistici assumono le denominazione
aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per  la  doppia  stagione
estivo-inverno  e sono autorizzati ad esercitare la propria attivita'
per l'intero corso dell'anno.
   5.  La  classificazione  ha  validita'  per  un  quinquennio   con
decorrenza  dal  1  gennaio.  Per  le nuove ricettive all'aria aperta
attivate  durante  il  quinquennio  e  per  le  aziende  soggette   a
riclassificazione,  la  classificazione  ha validita' per la frazione
residua del quinquennio in corso.
   6. Le operazioni di classifica delle  aziende  ricettive  all'aria
aperta   devono  essere  espletate  nel  semestre  precedente  l'anno
d'inizio del quinquennio di validita' della classificazione stessa.
   7. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo  anno  del
quinquennio.
   8.  Per  le  aziende  ricettive  all'aria  aperta  in attivita' la
classificazione viene assegnata  sulla  base  dello  stato  di  fatto
dell'immobile o del terreno interessato e degli elementi denunciati.
   9.  Per  le  nuove aziende ricettive all'aria aperta la classifica
viene assegnata in via provvisoria sulla base del  progetto  edilizio
autorizzato   e  degli  elementi  denunciati,  ed  assegnato  in  via
definitiva a seguito di accertamento da parte del Comune.
   10. Qualora durante il quinquennio intervengono notevoli mutamenti
nelle  condizioni  che  hanno   dato   luogo   alla   classificazione
dell'azienda  ricettiva all'aria aperta o qualora non sussistano piu'
i requisiti necessari  per  il  mantenimento  dell'azienda  ricettiva
stessa  al  livello  di  classificazione  cui  e' stata assegnata, si
provvede, di ufficio, o a domanda, alla  revisione  della  classifica
dell'azienda  ricettiva,  in corrispondenza alle mutate condizioni ed
ai requisiti effettivamente posseduti.
   11. In presenza di  sopravvenute  carenze  dei  requisiti  per  il
mantenimento  del  livello di classifica assegnata, il titolare della
licenza di esercizio e' tenuto a farne denuncia  al  Comune  nel  cui
territorio   e'   sita   l'azienda   ricettiva   per  l'adozione  del
provvedimento di classifica.
   12. Ai  Comuni  sono  attribuite  le  funzioni  amministrative  di
classificazione  delle  aziende  ricettive  all'aria  aperta ai sensi
dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 19, primo
comma, lettera a) della legge regionale n. 54 del 29 maggio  1980.  I
Comuni  provvederanno  alla  classificazione  delle aziende ricettive
all'aria aperta tenendo presenti i requisiti indicati nella  presente
legge.
   13.  Ogni  provvedimento  di  classificazione  viene  adottato dal
Comune competente  per  territorio  con  deliberazione  della  Giunta
Comunale  entro  60  giorni  dalla  presentazione  della denuncia dei
requisiti dell'azienda.
   14. Entro  lo  stesso  termine  il  Comune  puo'  richiedere  agli
interessati   ulteriori   elementi   conoscitivi   e   valutativi  ed
eventualmente  accertare  d'ufficio   i   dati   indispensabili   per
l'attribuzione di classifica.
   15.  Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Provincia
competente per territorio per l'approvazione.
   16. Il provvedimento di classifica e'  comunicato  agli  interessi
mediante  lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata
nel Foglio Annunzi Legali della Provincia.
   17.  Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini
utili per i ricorsi, la Provincia trasmette alla Regione gli  elenchi
delle  aziende  ricettive classificate e, separatamente, quelle delle
aziende ricettive per le quali siano stati presentati i ricorsi.
   18. La Giunta Regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale  della  Regione  degli  elenchi,  divisi   per   provincia,
contenenti le classificazioni divenute definitive.
   19.  La  Regione provvede, altresi', all'invio degli elenchi delle
aziende ricettive classificate all'Ente Nazionale per il Turismo.
   20. Il titolare di una azienda ricettiva all'aria aperta, il quale
realizza opere di miglioramento delle strutture, degli impianti o dei
servizi, tali che l'azienda ricettiva  possa  ottenere  una  migliore
classificazione,  ne  da'  comunicazione  al Comune competente per la
classificazione, corredandola  di  una  dettagliata  descrizione  dei
lavori eseguiti.