Art. 16.
                              Sanzioni
 
   1.    L'inosservanza    delle    disposizioni    in   materia   di
classificazione, compresa la pubblicazione, con qualsiasi  mezzo,  di
attrezzature  non conformi a quelle esistenti, di una classificazione
o di una denominazione diversa dal complesso ricettivo come approvato
in sede di autorizzazione all'esercizio, e' punita  con  la  sanzione
amministrativa  di una somma da uno a tre milioni di lire. In caso di
reiterata    violazione    il    Sindaco    dispone     la     revoca
dell'autorizzazione.
   2.  Al  titolare dell'Azienda ricettiva, che non abbia ottemperato
all'obbligo della denuncia di cui al  comma  10  dell'art.  15  della
presente   legge,   viene  revocata  l'autorizzazione  all'esercizio.
L'autorizzazione   puo'    nuovamente    essere    concessa    previa
classificazione   dell'azienda   ricettiva   allorche'   siano  stati
adempiuti gli obblighi relativi.
   3. L'allestimento o l'esercizio a scopo di lucro di  un  complesso
ricettivo  all'aria  aperta senza la relativa autorizzazione comporta
una sanzione pecuniaria, a carico  del  gestore  o  di  chi  comunque
risulta  responsabile  della gestione, da tre milioni a dieci milioni
di lire e la immediata chiusura del complesso.
   4.  Ai  titolari  delle  autorizzazioni,  che  non  forniscano  le
informazioni di cui all'art. 11 della presente legge o non consentano
gli accertamenti occorrenti ai fini della classificazione, si applica
la  sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire seicentomila;
in caso di rinnovato invito e di persistenza nel rifiuto,  il  comune
sospende  le  procedure  relative  alla  classificazione e dispone la
sospensione dell'autorizzazione fino a quando l'interessato non abbia
ottemperato.
   5. Il titolare dell'autorizzazione che non ottemperi agli obblighi
previsti dalla lege 25 agosto 1991, n. 284  e  relativo  decreto  del
Ministero  del  turismo  e  spettacolo del 16 ottobre 1991, di cui al
precedente art. 11, e' soggetto alla sanzione amministrativa da  lire
cinquecentomila a lire un milione.
   6.  Il  titolare  dell'autorizzazione che non stipuli contratto di
assicurazione per rischi da responsabilita' civile nei confronti  dei
clienti e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a
lire tre milioni.
   7.  Al titolare dell'autorizzazione che non esponga al pubblico le
tariffe e i prezzi denunciati si applica la  sanzione  amministrativa
da   lire   cinquecentomila   a  lire  un  milione.  Il  titolare  di
autorizzazione, che applichi tariffe  a  prezzi  superiori  a  quelli
regolarmente  denunciati, e' soggetto alla sanzione amministrativa da
lire un milione a lire tre milioni; in questo caso, se recidivo, puo'
farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione.
   8. Il titolare dell'autorizzazione che consenta il soggiorno ad un
numero  di  turisti  superiore  a  quello  previsto  dalla  capacita'
ricettiva  degli impianti e' soggetto alla sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire due milioni; nel caso  di  recidiva  puo'
essere disposta la revoca della concessione.
   9.   Chiunque   eserciti   campeggio   mobile   organizzato  senza
l'autorizzazione di  cui  all'art.  7,  comma  1,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa da lire cinquecento mila a lire un milione.
   10.  Le  somme dovute ai sensi del presente articolo sono riscosse
dalle competenti amministrazioni comunali  che  le  incamerano  quale
provvista  di  mezzi  finanziari  per far fronte alle attribuzioni ad
esse conferite con la presente legge.