Art. 16. Sanzioni 1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, compresa la pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di attrezzature non conformi a quelle esistenti, di una classificazione o di una denominazione diversa dal complesso ricettivo come approvato in sede di autorizzazione all'esercizio, e' punita con la sanzione amministrativa di una somma da uno a tre milioni di lire. In caso di reiterata violazione il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione. 2. Al titolare dell'Azienda ricettiva, che non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia di cui al comma 10 dell'art. 15 della presente legge, viene revocata l'autorizzazione all'esercizio. L'autorizzazione puo' nuovamente essere concessa previa classificazione dell'azienda ricettiva allorche' siano stati adempiuti gli obblighi relativi. 3. L'allestimento o l'esercizio a scopo di lucro di un complesso ricettivo all'aria aperta senza la relativa autorizzazione comporta una sanzione pecuniaria, a carico del gestore o di chi comunque risulta responsabile della gestione, da tre milioni a dieci milioni di lire e la immediata chiusura del complesso. 4. Ai titolari delle autorizzazioni, che non forniscano le informazioni di cui all'art. 11 della presente legge o non consentano gli accertamenti occorrenti ai fini della classificazione, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire seicentomila; in caso di rinnovato invito e di persistenza nel rifiuto, il comune sospende le procedure relative alla classificazione e dispone la sospensione dell'autorizzazione fino a quando l'interessato non abbia ottemperato. 5. Il titolare dell'autorizzazione che non ottemperi agli obblighi previsti dalla lege 25 agosto 1991, n. 284 e relativo decreto del Ministero del turismo e spettacolo del 16 ottobre 1991, di cui al precedente art. 11, e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire un milione. 6. Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per rischi da responsabilita' civile nei confronti dei clienti e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni. 7. Al titolare dell'autorizzazione che non esponga al pubblico le tariffe e i prezzi denunciati si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire un milione. Il titolare di autorizzazione, che applichi tariffe a prezzi superiori a quelli regolarmente denunciati, e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni; in questo caso, se recidivo, puo' farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione. 8. Il titolare dell'autorizzazione che consenta il soggiorno ad un numero di turisti superiore a quello previsto dalla capacita' ricettiva degli impianti e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni; nel caso di recidiva puo' essere disposta la revoca della concessione. 9. Chiunque eserciti campeggio mobile organizzato senza l'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire cinquecento mila a lire un milione. 10. Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono riscosse dalle competenti amministrazioni comunali che le incamerano quale provvista di mezzi finanziari per far fronte alle attribuzioni ad esse conferite con la presente legge.