Art. 17.
                          Norme transitorie
 
   1. La presente legge  si  applica  anche  ai  complessi  ricettivi
all'aria aperta gia' in attivita' e regolarmente autorizzati.
   2. Il comune provvede alle eventuali modifiche dell'autorizzazione
in  atto  in  relazione  alle  norme  di  cui  alla presente legge in
occasione del primo rinnovo della stessa.
   3. Nei complessi ricettivi che non possiedano i requisiti previsti
dalla presente legge, stante la finalita' di pubblico interesse e  di
utilita'  sociale,  dovranno  essere  attuati i necessari adeguamenti
anche gradualmente, entro  tre  anni  dall'entrata  in  vigore  della
stessa  legge, previo rilascio della relativa autorizzazione da parte
del  comune,   anche   in   deroga   alle   normative   urbanistiche,
limitatamente ai dovuti adeguamenti previsti dalla presente legge.
   4.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge le aziende turistiche  all'aria  aperta  devono  in  ogni  caso
comunicare  ai  comuni  competenti  gli  elementi e la documentazione
richiesta ai fini della classificazione.