Art. 17. Norme transitorie 1. La presente legge si applica anche ai complessi ricettivi all'aria aperta gia' in attivita' e regolarmente autorizzati. 2. Il comune provvede alle eventuali modifiche dell'autorizzazione in atto in relazione alle norme di cui alla presente legge in occasione del primo rinnovo della stessa. 3. Nei complessi ricettivi che non possiedano i requisiti previsti dalla presente legge, stante la finalita' di pubblico interesse e di utilita' sociale, dovranno essere attuati i necessari adeguamenti anche gradualmente, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa legge, previo rilascio della relativa autorizzazione da parte del comune, anche in deroga alle normative urbanistiche, limitatamente ai dovuti adeguamenti previsti dalla presente legge. 4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le aziende turistiche all'aria aperta devono in ogni caso comunicare ai comuni competenti gli elementi e la documentazione richiesta ai fini della classificazione.