Art. 18.
                       Adeguamento urbanistico
 
   1. Nel caso in cui  insediamenti  ricettivi,  gia'  autorizzati  e
funzionanti ai sensi della precedente legge n. 326 del 28 marzo 1958,
insistono  su  un'area  dello  strumento urbanistico destinato ad uso
diverso dalla ricettivita'  produttiva  turistica,  i  comuni,  entro
trecentosessantacinque  giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente,  per
destinare  nel  rispetto  degli indirizzi di cui alla legge regionale
14/82,  le  aree  gia'  in  uso  di  detti  insediamenti  a  zone  di
produttivita'  turistica  per  complessi  ricettivi  all'aria aperta,
purche':
     a)  non  si  tratti  di  insediamenti realizzati o ampliati dopo
l'opposizione del vincolo di cui  alla  legge  431/85  con  efficacia
sulle aree in questione;
     b)   non   si   tratti  di  insediamenti  in  contrasto  con  le
destinazioni e le  normative  dei  piani  paesistici  o  urbanistico-
territoriali di cui alla legge 431/85;
     c)  i proprietari si impegnino, con atto unilaterale di obbligo,
ad adeguare l'impianto alle prescrizioni della presente  legge  entro
ventiquattro  mesi  dall'approvazione  della variante, pena la revoca
della autorizzazione e l'automatica  conversione  della  destinazione
urbanistica  dell'area interessata al regime di zona agricola secondo
gli indirizzi della legge regionale 14/82.
   2. In sede di formazione di detta variante, oltre  che  alle  aree
gia'  in  uso ed autorizzate nella licenza di esercizio dei complessi
gia' funzionanti, la destinazione a ricettivita'  turistica  all'aria
aperta  puo'  essere  estesa ad aree ad esse adiacenti, non ricadenti
nelle situazioni di cui alle lettere a) e b)  del  precedente  comma,
nella  misura  massima del 20% della superficie attuale dei complessi
adiacenti  in  funzione,  unicamente   allo   scopo   di   consentire
l'adeguamento  dei  complessi  ai  requisiti  minimi  previsti  dalla
classificazione  di  cui  alla  presente  legge,  con  la  esclusione
tassativa  di nuovi posti equipaggio o allestimenti stabili, e con il
mantenimento dei posti equipaggio e delle unita'  abitative  gia'  in
esercizio   al   fine  di  non  sopprimere  la  capacita'  produttiva
dell'azienda gia' autorizzata e funzionante.