Art. 18. Adeguamento urbanistico 1. Nel caso in cui insediamenti ricettivi, gia' autorizzati e funzionanti ai sensi della precedente legge n. 326 del 28 marzo 1958, insistono su un'area dello strumento urbanistico destinato ad uso diverso dalla ricettivita' produttiva turistica, i comuni, entro trecentosessantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente, per destinare nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 14/82, le aree gia' in uso di detti insediamenti a zone di produttivita' turistica per complessi ricettivi all'aria aperta, purche': a) non si tratti di insediamenti realizzati o ampliati dopo l'opposizione del vincolo di cui alla legge 431/85 con efficacia sulle aree in questione; b) non si tratti di insediamenti in contrasto con le destinazioni e le normative dei piani paesistici o urbanistico- territoriali di cui alla legge 431/85; c) i proprietari si impegnino, con atto unilaterale di obbligo, ad adeguare l'impianto alle prescrizioni della presente legge entro ventiquattro mesi dall'approvazione della variante, pena la revoca della autorizzazione e l'automatica conversione della destinazione urbanistica dell'area interessata al regime di zona agricola secondo gli indirizzi della legge regionale 14/82. 2. In sede di formazione di detta variante, oltre che alle aree gia' in uso ed autorizzate nella licenza di esercizio dei complessi gia' funzionanti, la destinazione a ricettivita' turistica all'aria aperta puo' essere estesa ad aree ad esse adiacenti, non ricadenti nelle situazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, nella misura massima del 20% della superficie attuale dei complessi adiacenti in funzione, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge, con la esclusione tassativa di nuovi posti equipaggio o allestimenti stabili, e con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unita' abitative gia' in esercizio al fine di non sopprimere la capacita' produttiva dell'azienda gia' autorizzata e funzionante.