Art. 19.
                             Abrogazione
 
   1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati  gli
articoli  3,  5, 6 e 13, nonche' i riferimenti alle aziende ricettive
all'aria aperta, contenuti negli articoli 1, 4, 7, 9, 10, 22, 23,  24
e relativi allegati della legge regionale 15 marzo 1984, n. 15.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della regione Campania.
    Napoli, 26 marzo 1993
 
                        CLEMENTE DI SAN LUCA
 
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  (Omissis).