Art. 2.
                              Campeggi
 
  1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione
unitaria,  attrezzati  in  aree  recintate  per  la sosta in apposite
piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unita'
abitative quali tende e altri mezzi autonomi di pernottamento.
   2. I  campeggi  possono  essere  dotati  di  piazzole  con  unita'
abitative  proprie  con  tende  o altri allestimenti stabili o mobili
dell'azienda destinati al soggiorno di turisti non provvisti di mezzi
propri,  in  misura  non  superiore  al  30  per  cento  del   numero
complessivo delle piazzole autorizzate.