Art. 3.
                         Villaggi turistici
 
   1. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico
a  gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il
soggiorno in unita' abitative proprie, stabili o mobili, in  apposite
piazzole destinati ad ospitare turisti sprovvisti, di norma, di mezzi
autonomi  di  pernottamento.  Ogni  unita' abitativa propria non puo'
avere una  superficie  abitabile,  compresi  gli  eventuali  servizi,
inferiore a mq. 15 e superiore a mq. 40.
   2.  I  villaggi turistici possono essere dotati di piazzole libere
da  allestimenti  da  destinare  a  turisti  provvisti  di  mezzi  di
soggiorno autonomi e trasportabili, in misura non superiore al 20 per
cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
   3. Le piazzole dotate di allestimenti stabili non possono superare
il 60 per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.
   4.  Assumono  la denominazione "alberghieri" i complessi turistici
ricettivi all'aria aperta che hanno le stesse caratteristiche di  cui
alla tabella "C" caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in
funzione  di  piu'  stabili  inseriti  in  un'area  attrezzata per il
soggiorno e lo svago della clientela.