Art. 3. Villaggi turistici 1. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unita' abitative proprie, stabili o mobili, in apposite piazzole destinati ad ospitare turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Ogni unita' abitativa propria non puo' avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a mq. 15 e superiore a mq. 40. 2. I villaggi turistici possono essere dotati di piazzole libere da allestimenti da destinare a turisti provvisti di mezzi di soggiorno autonomi e trasportabili, in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. 3. Le piazzole dotate di allestimenti stabili non possono superare il 60 per cento delle piazzole complessivamente autorizzate. 4. Assumono la denominazione "alberghieri" i complessi turistici ricettivi all'aria aperta che hanno le stesse caratteristiche di cui alla tabella "C" caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di piu' stabili inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.