Art. 4. Requisiti comuni 1. I complessi ricettivi all'aria aperta: a) devono essere completamente recintati; b) devono essere articolati in piazzole, libere o allestite, per la sosta ed il soggiorno dei turisti ed in altre aree destinate ai servizi; c) possono essere dotati di ristorante, bar, spaccio, bazar ed altri servizi accessori, nonche' di impianti ed attrezzature sportive e ricreative riservate ai soli ospiti; d) devono essere dotati di parcheggi per un numero di posti auto almeno pari a quello delle piazzole, fatte salve le eventuali specifiche norme comunali; e) il rapporto fra superficie coperta e persone ospitabili per ogni allestimento stabile non deve essere inferiore a mq. 3,75. Nel caso sia previsto il posto auto nell'ambito della piazzola la dimensione di questa deve essere incrementata di mq. 10. La superficie destinata a posto auto delle piazzole puo' essere portata in diminuzione di quella complessivamente destinata a parcheggi. 2. Le piazzole non possono avere una superficie inferiore a mq. 60. In zone di particolare pregio ambientale o di particolari caratteristiche geomorfologiche del terreno, che ne impediscono o limitano i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purche' il rapporto tra la superficie complessiva del campeggio al netto delle aree di uso comune e pubblico ed il numero delle piazzole non sia inferiore a mq. 50 per piazzola. A partire dell'entrata in vigore della presente legge gli allestimenti di cui all'art. 2 devono avere un'area di insediamento non inferiore a mq. 10.000.