Art. 4.
                          Requisiti comuni
 
   1. I complessi ricettivi all'aria aperta:
     a) devono essere completamente recintati;
     b) devono essere articolati in piazzole, libere o allestite, per
la sosta ed il soggiorno dei turisti ed in altre  aree  destinate  ai
servizi;
     c)  possono  essere dotati di ristorante, bar, spaccio, bazar ed
altri servizi accessori, nonche' di impianti ed attrezzature sportive
e ricreative riservate ai soli ospiti;
     d) devono essere dotati di parcheggi per un numero di posti auto
almeno pari  a  quello  delle  piazzole,  fatte  salve  le  eventuali
specifiche norme comunali;
     e)  il  rapporto fra superficie coperta e persone ospitabili per
ogni allestimento stabile non deve essere inferiore a mq. 3,75.
   Nel caso sia previsto il posto auto nell'ambito della piazzola  la
dimensione   di  questa  deve  essere  incrementata  di  mq.  10.  La
superficie destinata a posto auto delle piazzole puo' essere  portata
in diminuzione di quella complessivamente destinata a parcheggi.
   2.  Le  piazzole  non possono avere una superficie inferiore a mq.
60. In  zone  di  particolare  pregio  ambientale  o  di  particolari
caratteristiche  geomorfologiche  del  terreno,  che ne impediscono o
limitano i movimenti di terra o altri interventi di  adeguamento  dei
luoghi,  possono  essere  consentite  piazzole  di  misura inferiore,
purche' il rapporto tra la superficie complessiva  del  campeggio  al
netto delle aree di uso comune e pubblico ed il numero delle piazzole
non  sia  inferiore  a mq. 50 per piazzola. A partire dell'entrata in
vigore della presente legge gli allestimenti di cui all'art. 2 devono
avere un'area di insediamento non inferiore a mq. 10.000.