Art. 5.
    Procedure per l'identificazione di aree destinate a complessi
                      ricettivi all'aria aperta
 
   1.  I  complessi ricettivi sono consentiti unicamente nelle aree a
tal fine destinate dagli strumenti urbanistici vigenti.
   2. La individuazione delle aree destinate alle  Aziende  ricettive
all'aria  aperta dovra' essere, comunque, effettuato in modo che esse
siano ubicate in localita' salubri e risultino a conveniente distanza
da opifici, ospedali, case di cura, caserme, aeroporti, cimiteri,  da
valutarsi in sede di istruttoria della domanda di autorizzazione.
   3.  La  concessione  edilizia  per  la  realizzazione di complessi
ricettivi all'aria aperta e' subordinata alla approvazione dei  piani
di  lottizzazione  convenzionata  di  cui alla legge regionale 14/82.
L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge  e'
subordinata al rilascio della concessione ed al pagamento degli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione.