Art. 5. Procedure per l'identificazione di aree destinate a complessi ricettivi all'aria aperta 1. I complessi ricettivi sono consentiti unicamente nelle aree a tal fine destinate dagli strumenti urbanistici vigenti. 2. La individuazione delle aree destinate alle Aziende ricettive all'aria aperta dovra' essere, comunque, effettuato in modo che esse siano ubicate in localita' salubri e risultino a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, caserme, aeroporti, cimiteri, da valutarsi in sede di istruttoria della domanda di autorizzazione. 3. La concessione edilizia per la realizzazione di complessi ricettivi all'aria aperta e' subordinata alla approvazione dei piani di lottizzazione convenzionata di cui alla legge regionale 14/82. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge e' subordinata al rilascio della concessione ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione.