Art. 6. Vincoli di destinazione 1. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalita' di pubblico interesse e della utilita' sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici individuate nello strumento urbanistico sono a tal fine vincolate per un decennio ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217. 2. Sono altresi' sottoposti a vincolo decennale di destinazione i complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai quali vengono altresi' estesi i benefici, provvidenze ed agevolazioni previste dalla normativa vigente per le aziende alberghiere. 3. Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle aree di cui al primo comma del presente articolo puo' essere rimosso su richiesta del proprietario previa restituzione di eventuali contributi pubblici ricevuti sia in conto capitale che in conto interessi. 4. Sulla istanza di rimozione del vincolo si pronuncia il Consiglio Comunale che ne informa l'Ente delegato al quale e' riconosciuta la potesta' di opporsi alla rimozione entro e non oltre un mese dalla data di ricezione della istanza. 5. Le aree di cui al primo comma del presente articolo relative a complessi per i quali e' stata richiesta ed ottenuta la rimozione del vincolo, possono essere adibite solo ad uso agricolo fino alla scadenza di dieci anni di cui al primo comma del presente articolo. 6. Nel caso di rimozione del vincolo saranno rimosse e/o abbattute, a spese del proprietario, anche tutte le strutture gravanti sull'area.