Art. 6.
                       Vincoli di destinazione
 
   1.  Ai  fini  della  conservazione  e  della tutela del patrimonio
ricettivo, in quanto rispondente alle finalita' di pubblico interesse
e  della  utilita'  sociale,  le  aree  destinate  agli  insediamenti
turistici  individuate  nello  strumento  urbanistico sono a tal fine
vincolate per un decennio ai sensi della legge  17  maggio  1983,  n.
217.
   2.  Sono altresi' sottoposti a vincolo decennale di destinazione i
complessi ricettivi di cui alla  presente  legge,  ai  quali  vengono
altresi'  estesi  i  benefici,  provvidenze  ed agevolazioni previste
dalla normativa vigente per le aziende alberghiere.
   3. Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle  aree
di  cui  al  primo comma del presente articolo puo' essere rimosso su
richiesta  del  proprietario   previa   restituzione   di   eventuali
contributi  pubblici  ricevuti  sia  in  conto  capitale che in conto
interessi.
   4.  Sulla  istanza  di  rimozione  del  vincolo  si  pronuncia  il
Consiglio  Comunale  che  ne  informa  l'Ente  delegato  al  quale e'
riconosciuta la potesta' di opporsi alla rimozione entro e non  oltre
un mese dalla data di ricezione della istanza.
   5.  Le aree di cui al primo comma del presente articolo relative a
complessi per i quali e' stata richiesta ed ottenuta la rimozione del
vincolo, possono essere  adibite  solo  ad  uso  agricolo  fino  alla
scadenza di dieci anni di cui al primo comma del presente articolo.
   6.   Nel  caso  di  rimozione  del  vincolo  saranno  rimosse  e/o
abbattute,  a  spese  del  proprietario,  anche  tutte  le  strutture
gravanti sull'area.