Art. 7.
                    Autorizzazioni all'esercizio
 
   1. L'esercizio di aziende ricettive all'aria aperta e' soggetto ad
autorizzazione  del Comune o dei Comuni competenti per territorio, ai
sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
   2. La domanda di autorizzazione e' indirizzata in carta legale  al
sindaco  che  provvede  ad acquisire il parere della Regione si sensi
del successivo comma 7. Ove il predetto  parere  non  venga  espresso
entro  trenta  giorni dalla data di ricezione della richiesta esso si
intende favorevole.
   3. La domanda di autorizzazione all'esercizio deve indicare:
     a)  la  generalita'  del  titolare  e,  ove persona diversa, del
gestore;
     b) titolo legale di disponibilita' del complesso ricettivo;
     c) la denominazione prescelta che non potra'  essere  uguale  ad
altra gia' esistente nel territorio comunale;
     d) la categoria di classificazione da conseguire;
     e) il periodo o i periodi di apertura prescelti.
   4. Alla domanda devono essere allegati:
     a)  la  concessione  edilizia, completa degli annessi elaborati,
anche in copia autenticata;
     b) ove manchi tra gli atti di cui al punto a) una planimetria in
scala non inferiore a 1:100 con l'individuazione delle piazzole e  la
relativa numerazione degli allestimenti e degli impianti fissi;
     c)  l'elencazione  dei  requisiti  atti  al  conseguimento della
classificazione, di cui all'art. 15 della presente legge;
     d) l'indicazione delle tariffe delle prestazioni  e  quelle  per
l'uso degli impianti e servizi comuni;
     e) il regolamento organizzativo del complesso ricettivo.
   5. L'autorizzazione e' rilasciata a condizione che:
     a)   sia  dimostrata  l'immediata  disponibilita'  dell'area  di
insediamento del complesso ricettivo;
     b)   il   regolamento   organizzativo    sia    adeguato    alle
caratteristiche del complesso ricettivo e dei luoghi;
     c) siano soddisfatti gli obblighi del titolare previsti al terzo
comma dell'art. 9;
     d)  sia  stata  effettuata  la classificazione dell'esercizio ai
sensi dell'articolo 15;
     e) sia accertata la rispondenza dell'insediamento alle normative
in materia di igiene, sicurezza e quanto altro inerente il  complesso
ricettivo sancito dalle leggi vigenti;
     f) sia stata pagata la tassa di concessione regionale.
   6.   Il   provvedimento   di   autorizzazione  all'esercizio  puo'
comprendere anche attivita' di vendita  di  bevande  analcoliche,  di
generi  alimentari  e  di  bazar,  di ristorazione ed altre attivita'
consentite dalle leggi vigenti limitatamente  alle  persone  ospitate
nel complesso ricettivo.
   7.  La  Giunta regionale della Campania, Servizio Turismo, esprime
il proprio parere sulla domanda di autorizzazione tenendo conto,  tra
l'altro:
     a) degli impianti esistenti;
     b) delle eventuali direttive regionali in materia;
     c)  del movimento turistico e delle esigenze turistico-ricettive
della zona interessata;
     d) delle caratteristiche proprie del complesso ricettivo.
   8. Il Comune provvede in merito alla domanda nel  termine  massimo
di  novanta  giorni  dal  ricevimento  del  parere  di  cui  al comma
precedente. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.
   9. Nei tre giorni successivi al  rilascio  dell'autorizzazione  il
Comune  ne  da' comunicazione alla Regione, all'Azienda di Promozione
turistica o alla Provincia,  nonche'  alle  competenti  autorita'  di
pubblica sicurezza.