Art. 8.
        Contenuto dell'autorizzazione all'esercizio e rinnovo
 
   1.   L'autorizzazione   all'esercizio   ha   validita'  annuale  o
stagionale ed e' soggetta a rinnovo. In essa sono indicati, oltre gli
elementi identificativi e di classificazione:
     a) i termini di validita';
     b) i periodi di apertura;
     c) il numero delle piazzole, libere o allestite;
     d) la ricettivita' massima consentita;
     e) l'eventuale rappresentante;
     f) le attivita'  commerciali  e  di  ristorazione  eventualmente
previste.
   2.   La   ricettivita'   massima  consentita,  da  indicare  nella
autorizzazione, e' determinata moltiplicando il numero delle piazzole
previste, libere o allestite, per un numero di utenti non superiore a
quattro.
   3. Il rinnovo  dell'autorizzazione  avviene  mediante  vidimazione
sull'atto  originale,  previo  pagamento  della  tassa di concessione
all'uopo dovuta e comunicazione delle eventuali variazioni di  uno  o
piu'  degli elementi e requisiti indicati nella domanda originaria di
cui all'art. 7.
   4. Il cambio di titolarita' o di gestione,  la  sospensione  o  la
cessazione  dell'attivita'  devono  essere  comunicati entro gli otto
giorni successivi al Comune ed alla Giunta Regionale della Campania -
Servizio Turismo  -  con  l'indicazione,  ove  del  caso,  del  nuovo
titolare   o  del  nuovo  gestore  dotati  dei  requisiti  soggettivi
previsti.