Art. 8. Contenuto dell'autorizzazione all'esercizio e rinnovo 1. L'autorizzazione all'esercizio ha validita' annuale o stagionale ed e' soggetta a rinnovo. In essa sono indicati, oltre gli elementi identificativi e di classificazione: a) i termini di validita'; b) i periodi di apertura; c) il numero delle piazzole, libere o allestite; d) la ricettivita' massima consentita; e) l'eventuale rappresentante; f) le attivita' commerciali e di ristorazione eventualmente previste. 2. La ricettivita' massima consentita, da indicare nella autorizzazione, e' determinata moltiplicando il numero delle piazzole previste, libere o allestite, per un numero di utenti non superiore a quattro. 3. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento della tassa di concessione all'uopo dovuta e comunicazione delle eventuali variazioni di uno o piu' degli elementi e requisiti indicati nella domanda originaria di cui all'art. 7. 4. Il cambio di titolarita' o di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attivita' devono essere comunicati entro gli otto giorni successivi al Comune ed alla Giunta Regionale della Campania - Servizio Turismo - con l'indicazione, ove del caso, del nuovo titolare o del nuovo gestore dotati dei requisiti soggettivi previsti.