Art. 9.
       Responsabilita' della gestione e obblighi del titolare
 
   1. L'esercizio del complesso ricettivo all'aperto  e'  svolto  dal
titolare  dell'azienda,  ovvero da un gestore che opera in nome e per
conto del titolare. In ogni caso il  titolare,  qualora  sia  persona
diversa  dal  gestore, risponde solidalmente con questo del pagamento
delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.
   2. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono  tenuti
a dotarsi di assicurazione per i rischi di responsabilita' civili nei
confronti dei clienti.
   3.  Oltre alle notifiche dei clienti ospitati, da darsi secondo le
prescrizioni vigenti in  materia  di  pubblica  sicurezza,  e'  fatto
obbligo  ai  gestori  dei  complessi  ricettivi  all'aria  aperta  di
compilare i modelli di rilevazione ISTAT e di dare ogni comunicazione
richiesta  dalla  Regione  e  dagli  Enti  competenti  sul  movimento
turistico.
   4.  E'  fatto  obbligo  al gestore di esporre in modo ben visibile
all'esterno  ed  all'interno  del  complesso  ricettivo  i   seguenti
elementi, nell'ordine:
     a) la denominazione del campeggio o villaggio turistico;
     b) il simbolo della classificazione ottenuta;
     c) la capacita' ricettiva massima in persone/giorno;
     d) il tariffario di cui al successivo articolo 11;
     e) i periodi di apertura e di chiusura.
   5.  I  titolari  o  i gestori delle aziende turistiche di cui alla
presente legge sono tenuti ad iscriversi nella sezione  speciale  del
registro  istituito  con  legge  11  giugno  1971,  n.  426, ai sensi
dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
   6. I titolari delle aziende turistiche di cui alla presente  legge
possono  dare  in gestione le attivita' commerciali all'interno della
propria azienda.