Art. 9. Responsabilita' della gestione e obblighi del titolare 1. L'esercizio del complesso ricettivo all'aperto e' svolto dal titolare dell'azienda, ovvero da un gestore che opera in nome e per conto del titolare. In ogni caso il titolare, qualora sia persona diversa dal gestore, risponde solidalmente con questo del pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. 2. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono tenuti a dotarsi di assicurazione per i rischi di responsabilita' civili nei confronti dei clienti. 3. Oltre alle notifiche dei clienti ospitati, da darsi secondo le prescrizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, e' fatto obbligo ai gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di compilare i modelli di rilevazione ISTAT e di dare ogni comunicazione richiesta dalla Regione e dagli Enti competenti sul movimento turistico. 4. E' fatto obbligo al gestore di esporre in modo ben visibile all'esterno ed all'interno del complesso ricettivo i seguenti elementi, nell'ordine: a) la denominazione del campeggio o villaggio turistico; b) il simbolo della classificazione ottenuta; c) la capacita' ricettiva massima in persone/giorno; d) il tariffario di cui al successivo articolo 11; e) i periodi di apertura e di chiusura. 5. I titolari o i gestori delle aziende turistiche di cui alla presente legge sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro istituito con legge 11 giugno 1971, n. 426, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 6. I titolari delle aziende turistiche di cui alla presente legge possono dare in gestione le attivita' commerciali all'interno della propria azienda.