IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, la Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sara' approvato per legge il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993, e comunque non oltre il 30 aprile 1993 il bilancio 1992, secondo gli stati di previsione e con le modalita' di cui alla legge regionale 22 gennaio 1993, n. 2.