IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978, n.
20, la Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente
fino a quando non sara' approvato per legge il bilancio della Regione
per  l'anno  finanziario 1993, e comunque non oltre il 30 aprile 1993
il bilancio 1992, secondo gli stati di previsione e con le  modalita'
di cui alla legge regionale 22 gennaio 1993, n. 2.