Art. 2. Attrezzi consentiti ai pescatori in possesso della licenza per la pesca professionale 1. Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca professionale in corso di validita', e' consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi, con le modalita' indicate per ciascuno: a) archetto (dialettale "arto'"). Bocca a semi-arco: altezza massima cm 90; diametro massimo cm 90; lunghezza massima dell'attrezzo cm 250. Lunghezza del primo inganno: almeno cm 60, con maglia non inferiore a mm 24; secondo inganno: lunghezza massima cm 190, con maglia non inferiore a mm 10. L'attrezzo non puo' avere piu' di tre inganni. L'archetto non e' consentito per la pesca nelle lagune; b) filare tramagliato o tramaglio (dialettale "tramai"). Lunghezza massima della rete m 25; altezza massima della rete m 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 20. E' sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico. Il tramaglio non e' consentito per la pesca nelle lagune; c) bilancione a mano ed a carrucola (dialettale "blanzo'"). Lato massimo della rete m 15; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 24. E' consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a m. 6, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in acque dove e' prevalente la presenza di specie ittiche marine, e' consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete "fissetta" di lato non superiore a m. 4, con maglie di lato non inferiore a mm. 6. Esclusivamente per il recupero del pesce gia' catturato, e' consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a m. 1 con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto misurata tra i lati esterni piu' vicini degli attrezzi, non dovra' essere inferiore a m. 200; d) bilancella a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete m. 6; il lato delle magli non deve essere inferiore a mm. 18. E' consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete "fissetta", di lato non superiore a m. 2, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Il lato della fissetta non puo', comunque, essere maggiore di un terzo del lavoro massimo della rete. Quando la pesca viene esercitata in acque dove e' prevalente la presenza di specie ittiche marine e' consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a mm 6. La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra i lati esterni piu' vicini degli attrezzi, non dovra' essere inferiore a m 25; e) bilancino o quadratello (dialettale "blanze'"). Lato massimo della rete m 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 10. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni piu' vicini degli attrezzi, non dovra' essere inferiore a m 20; f) guada o ligorsa. Lunghezza massima di lato strisciante m 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 20. Per la sola pesca dei latterini e delle alborelle (dialettale "acquadelle") la lunghezza del lato strisciante non puo' essere superiore a m 1 mentre il lato delle maglie non puo' essere inferiore a mm 6; g) bertavello o bigullo, con o senza ali, o cogollo (dialettale "cogo'l). Diametro massimo della bocca m 1,50; il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10; il lato delle maglie delle eveuntuali ali non deve essere inferiore a mm 14; la lunghezza delle ali non deve superare i m 30 e non deve superare la meta' del corso d'acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti piu' vicini non deve essere inferiore a m 30 per quelli con ali e m 5 per quelli senza ali; h) dirlindana o piacentina (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremita' di una palo). Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lett. d); i) nassa (dialettale "canarola"). La distanza tra le corde metalliche o tra le maglie delle reti non deve essere inferiore a mm 12; l) tirlindana: lenza con uno o piu' ami per la pesca al traino; m) mazzacchera, mazzangola, bigattara o morsella. L'ombrello per raccogliere la anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm 8; n) da una a tre canne, con uno o piu' ami per ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocate entro uno spazio di m 15. Nelle acque del fiume Po, inoltre, e' consentito l'uso dei seguenti attrezzi: o) tramaglione. Lunghezza massima della rete: m 100, altezza massima della rete: m 2; il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm 20; p) sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove e' prevalente la presenza di specie ittiche marine. 2. Nei tratti del fiume Po confinanti con altre regioni, fino a quando la pesca non sara' regolata da apposito regolamento interregionale, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti che gli attrezzi consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto. 3. Nelle zone "A" e' consentita inoltre la piccola pesca marittima, a mezzo natante con relativo equipaggio, se il capo-barca e' in possesso della licenza per la pesca professionale nelle acque interne. 4. Gli attrezzi soprindicati che vengono posati in acqua e lasciati incustoditi, quando cio' non ostacoli la navigazione e gli altri attrezzi di pesca, devono essere muniti di un contrassegno, che consenta la facile indentificazione della presenza del proprietario, ed essere segnalati a mezzo galleggiante. I contrassegni sono rilasciati dalle Amministrazioni provinciali territorialmente compententi. Essi devono essere sostituiti, su richiesta dell'interessato, quando risultino non chiaramente decifrabili. Non e' consentito l'uso contemporaneo di piu' di uno degli attrezzi di cui alle precedenti lettere c) , d) ed e). 6. Gli attrezzi non devono occupare piu' della meta' dello specchio d'acqua considerato a livello di media marea. 7. La manovra del bilancione e' compiuta unicamente dal titolare della licenza per la pesca professionale il quale puo' farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca. 8. Nelle zone acquee e nelle valli interne, sedi di banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e in quelle utilizzate per la molluschicoltura, e' consentita la pesca dei molluschi bivalvi ai pescatori in possesso di licenza di tipo "A" nei tempi, con gli attrezzi e secondo le modalita' stabilite dal Presidente della Provincia nel rispetto delle norme igienico- sanitarie di cui alla Legge 2 maggio 1977, n. 192 (Norme igienico- sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi).