Art. 2.
                  Attrezzi consentiti ai pescatori
        in possesso della licenza per la pesca professionale
 
   1.  Ad  ogni  pescatore,  in  possesso  di  licenza  per  la pesca
professionale in corso di validita', e'  consentito  l'uso  personale
dei seguenti attrezzi, con le modalita' indicate per ciascuno:
     a)  archetto  (dialettale  "arto'").  Bocca a semi-arco: altezza
massima  cm  90;  diametro   massimo   cm   90;   lunghezza   massima
dell'attrezzo  cm 250. Lunghezza del primo inganno: almeno cm 60, con
maglia non inferiore a mm 24; secondo inganno: lunghezza  massima  cm
190, con maglia non inferiore a mm 10. L'attrezzo non puo' avere piu'
di tre inganni.
   L'archetto non e' consentito per la pesca nelle lagune;
     b)   filare   tramagliato  o  tramaglio  (dialettale  "tramai").
Lunghezza massima della rete m 25; altezza massima della rete m 1,50;
il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 20.
   E' sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico.
   Il tramaglio non e' consentito per la pesca nelle lagune;
     c) bilancione a mano ed a carrucola (dialettale "blanzo'"). Lato
massimo della rete m  15;  il  lato  delle  maglie  non  deve  essere
inferiore a mm 24.
   E'  consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato
di rete di lato non  superiore  a  m.  6,  con  maglie  di  lato  non
inferiore a mm. 10.
   Nel  fondo  della  rete, quando la pesca viene esercitata in acque
dove  e'  prevalente  la  presenza  di  specie  ittiche  marine,   e'
consentita  l'applicazione di un altro quadrato di rete "fissetta" di
lato non superiore a m. 4, con maglie di lato non inferiore a mm. 6.
   Esclusivamente per  il  recupero  del  pesce  gia'  catturato,  e'
consentito  l'uso  del  guadino  anche  a  carrucola del diametro non
superiore a m. 1 con maglie di lato non inferiore a mm. 6.
   La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo
impianto misurata tra i lati esterni piu' vicini degli attrezzi,  non
dovra' essere inferiore a m. 200;
     d)  bilancella a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete m.
6; il lato delle magli non deve essere inferiore a mm. 18.
   E' consentito l'uso della bilancia recante nel centro un  quadrato
di  rete "fissetta", di lato non superiore a m. 2, con maglie di lato
non inferiore a mm. 10. Il lato della fissetta  non  puo',  comunque,
essere maggiore di un terzo del lavoro massimo della rete.
   Quando  la  pesca  viene esercitata in acque dove e' prevalente la
presenza di specie ittiche marine e' consentito che la fissetta abbia
maglie di lato non inferiore a mm 6.
   La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra  i  lati  esterni
piu' vicini degli attrezzi, non dovra' essere inferiore a m 25;
     e) bilancino o quadratello (dialettale "blanze'").
   Lato  massimo  della  rete  m  1,50. Il lato delle maglie non deve
essere inferiore a mm 10.
   La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni
piu' vicini degli attrezzi, non dovra' essere inferiore a m 20;
     f)  guada  o  ligorsa.  Lunghezza  massima di lato strisciante m
1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 20. Per  la
sola  pesca dei latterini e delle alborelle (dialettale "acquadelle")
la lunghezza del lato strisciante non puo' essere  superiore  a  m  1
mentre il lato delle maglie non puo' essere inferiore a mm 6;
     g)  bertavello o bigullo, con o senza ali, o cogollo (dialettale
"cogo'l). Diametro massimo della bocca m 1,50; il lato  della  maglia
non  deve  essere  inferiore  a  mm  10;  il  lato delle maglie delle
eveuntuali ali non deve essere inferiore a mm 14; la lunghezza  delle
ali  non  deve superare i m 30 e non deve superare la meta' del corso
d'acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti piu' vicini non  deve
essere  inferiore  a  m  30 per quelli con ali e m 5 per quelli senza
ali;
     h) dirlindana o piacentina (rete a bilancia montata su natante e
manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremita' di una  palo).
Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lett. d);
     i)  nassa  (dialettale  "canarola").  La  distanza  tra le corde
metalliche o tra le maglie delle reti non deve essere inferiore a  mm
12;
     l) tirlindana: lenza con uno o piu' ami per la pesca al traino;
     m) mazzacchera, mazzangola, bigattara o morsella. L'ombrello per
raccogliere  la  anguille  deve essere di rete con maglie di lato non
inferiore a mm 8;
     n) da una a tre canne, con uno o piu' ami per  ciascuna,  con  o
senza  mulinello,  con  esca  naturale  o  finta, collocate entro uno
spazio di m 15.
   Nelle acque  del  fiume  Po,  inoltre,  e'  consentito  l'uso  dei
seguenti attrezzi:
     o)  tramaglione.  Lunghezza  massima  della rete: m 100, altezza
massima della rete: m 2; il lato delle maglie della rete interna  non
deve essere inferiore a mm 20;
     p)  sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque
ove e' prevalente la presenza di specie ittiche marine.
   2. Nei tratti del fiume Po confinanti con altre  regioni,  fino  a
quando   la   pesca   non  sara'  regolata  da  apposito  regolamento
interregionale,  possono  essere  usati,   con   l'osservanza   delle
rispettive limitazioni, sia le reti che gli attrezzi consentiti per i
rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia
e del Veneto.
   3.   Nelle  zone  "A"  e'  consentita  inoltre  la  piccola  pesca
marittima, a mezzo natante con relativo equipaggio, se il  capo-barca
e'  in  possesso della licenza per la pesca professionale nelle acque
interne.
   4. Gli  attrezzi  soprindicati  che  vengono  posati  in  acqua  e
lasciati  incustoditi,  quando cio' non ostacoli la navigazione e gli
altri attrezzi di pesca, devono essere muniti di un contrassegno, che
consenta la facile indentificazione della presenza del  proprietario,
ed  essere  segnalati  a  mezzo  galleggiante.  I  contrassegni  sono
rilasciati   dalle   Amministrazioni   provinciali   territorialmente
compententi.    Essi   devono   essere   sostituiti,   su   richiesta
dell'interessato, quando risultino non chiaramente decifrabili.
   Non  e'  consentito  l'uso  contemporaneo  di  piu'  di  uno degli
attrezzi di cui alle precedenti lettere c) , d) ed e).
   6. Gli  attrezzi  non  devono  occupare  piu'  della  meta'  dello
specchio d'acqua considerato a livello di media marea.
   7.  La  manovra del bilancione e' compiuta unicamente dal titolare
della licenza per la pesca professionale il quale puo' farsi  aiutare
dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di
pesca.
   8.  Nelle  zone  acquee  e  nelle  valli interne, sedi di banchi e
giacimenti naturali di molluschi eduli  lamellibranchi  e  in  quelle
utilizzate  per  la  molluschicoltura,  e'  consentita  la  pesca dei
molluschi bivalvi ai pescatori in possesso di licenza di tipo "A" nei
tempi,  con  gli  attrezzi  e  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
Presidente   della  Provincia  nel  rispetto  delle  norme  igienico-
sanitarie di cui alla Legge 2 maggio 1977, n.  192  (Norme  igienico-
sanitarie  per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli
lamellibranchi).