Art. 3.
 Attrezzi consentiti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa
 
   1. Ad  ogni  pescatore,  in  possesso  di  licenza  per  la  pesca
dilettantistica  in  corso  di  validita',  e'  consentita  la  pesca
sportiva con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalita' indicate:
     a) da una a tre canne, con o senza  mulinello,  collocate  entro
uno spazio di m. 10 e ciascuna armata con non piu' di tre ami;
     b)  una mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve
essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8;
     c) una lenza a mano, con uno o piu' ami. L'attrezzo puo'  essere
usato soltanto da fermo o da natante;
     d) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata
su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore
a mm. 10.
   Quando  la  pesca  viene esercitata in acque dove e' prevalente la
presenza di specie ittiche marine e' consentito  che  il  lato  delle
maglie sia non inferiore a mm. 6.
   2.  Durante l'uso della bilancella e' proibito guadare, ranzare ed
intorbidire l'acqua. E' inoltre proibito appendere la  bilancella  ad
una  fune che attraversi il corso dell'acqua. E' proibito l'uso della
bilancella dove  la  massima  larghezza  dello  specchio  d'acqua  e'
inferiore a m. 3 e la profondita' e' inferiore a m. 0,50.
   3.   Ai   pescatori,  in  possesso  della  licenza  per  la  pesca
dilettantistica in corso di validita', e' consentita inoltre la pesca
ricreativa nelle zone ittiche classificate "A"  -  e  nei  canali  di
bonifica  che  vi  sono  compresi  - con i seguenti attrezzi e con le
modalita' indicate:
     a) bilancia con lato massimo della rete non superiore  a  m.  6,
montata  su  palo  di  manovra;  il lato delle maglie non deve essere
inferiore  a  mm.  20;  all'interno  di  detta  rete  e'   consentita
l'applicazione  di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del
lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a mm. 10.
   Quando la pesca e' esercitata  in  acque  dove  e'  prevalente  la
presenza di specie ittiche marine e' consentito che la fissetta abbia
maglie di lato non inferiore a mm. 6;
     b) dirlindana: rete a bilancia, avente le caratteristiche di cui
all'art.  2,  comma 1 - lettera h) - montata su natante e manovrata a
mezzo carrucola fissata all'estremita' di un palo;
     c) bilancione fisso. L'attrezzo e' costituito  da  una  rete  di
forma  quadrangolare  montata su un sistema di sollevamento fisso con
piattaforma di manovra. Il sistema di  sollevamento  (e  il  capanno)
puo'  essere  montato  su  palafitta,  ovvero  su  galleggiante fisso
ancorato saldamente al terreno.
   I lati della rete non possono superare i  m.  15;  il  lato  della
maglia   non   puo'   essere   inferiore  a  mm.  24.  E'  consentita
l'applicazione, all'interno, di una rete  quadrangolare  avente  lati
non  maggiori  di  m.  6 e maglie di lato non inferiore a mm. 12. Nel
fondo di detta rete e' consentita l'applicazione di un quadro di rete
"fissetta" di lato non superiore a m. 2 e  con  maglie  di  lato  non
inferiore  a  mm.  6.  La  rete del bilancione non deve occupare piu'
della meta' della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello
medio di bassa marea.
   4.  L'uso  dei  bilancioni  fissi  puo'  essere  consentito  dalla
Provincia  territorialmente competente, sentita la Commissione ittica
di zona, solamente se sono montati su  strutture  predisposte  i  cui
proprietari   siano   in   possesso   della   concessione  rilasciata
dell'autorita' competente.
   5. La  Provincia,  entro  sessanta  giorni  dalla  emanazione  del
presente  regolamento,  al  fine  di assicurare la salvaguardia delle
presenze ed il ciclo biologico delle specie ittiche previste dal  Pi-
ano  ittico  nel  bacino  idrografico,  sentita  o  su proposta della
Commissione di gestione di zona, stabilisce  il  numero  massimo  dei
bilancioni  fissi  di  cui  puo' essere consentito l'impiego, nonche'
l'ubicazione degli stessi nei tratti di corsi  d'acqua  appositamente
delimitati.  Nel  caso  di  accertato  sovrannumero, anche limitato a
specifiche zone, la Provincia provvede a:
     a) programmare il trasferimento di attrezzi in modo  da  rendere
la  loro  distribuzione  complessiva  compatibile  con le esigenze di
tutela della fauna ittica  stabilite  dal  Piano  ittico  del  bacino
idrografico;
     b)  programmare  l'esaurimento  degli attrezzi in eccesso fino a
raggiungere il numero massimo previsto.
   La Provincia rilascia le  autorizzazioni  all'uso  dei  bilancioni
fissi ammessi.
   Per gli impianti in sovrannumero, sino al trasferimento e comunque
nell'ambito  del  Piano  di  bacino, la Provincia dispone limitazioni
alla pesca con il bilancione, icidendo  sulle  caratteristiche  degli
attrezzi,  sulle  modalita'  di pesca o consentendo l'esercizio della
pesca solo a  giorni  alterni  o  con  le  altre  modalita'  ritenute
opportune per consentire esclusivamente prelievi compatibili.
   6.  Durante  l'uso  del  bilancione  e'  proibita  ogni  forma  di
pasturazione. Durante i periodi di divieto la rete deve  essere  resa
inutilizzabile anche mediante il fermo dell'impianto di sollevamento,
con  le  modalita'  stabilite dalla Province. E' consentito, l'uso di
una lampada elettrica di servizio, a luce  diffusa,  di  potenza  non
superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente
intensita',  fissata  in modo stabile all'impianto di sollevamento ad
una altezza non  inferiore  a  m.  2,5  dal  livello  dell'acqua.  Le
distanze  fra  bilancione  e  bilancione, misurate tra i lati esterni
piu'  vicini degli attrezzi, non dovranno essere inferiori a m. 20. I
documenti di autorizzazione della attrezzatura e del bilancione fisso
devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.
   7. L'adeguamento  degli  attrezzi  e  della  loro  ubicazione,  in
conformita'     ai    provvedimenti    emanati    dalla    Provincia,
sull'insediamento dei bilancioni, deve essere attuato  entro  novanta
giorni  dalla  loro  esecutivita'.  Dopo  tale scadenza la pesca puo'
essere consentita dal Presidente della Provincia  esclusivamente  con
alternanze che consentano prelievi compatibili.