Art. 3. Attrezzi consentiti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa 1. Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca dilettantistica in corso di validita', e' consentita la pesca sportiva con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalita' indicate: a) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di m. 10 e ciascuna armata con non piu' di tre ami; b) una mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8; c) una lenza a mano, con uno o piu' ami. L'attrezzo puo' essere usato soltanto da fermo o da natante; d) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Quando la pesca viene esercitata in acque dove e' prevalente la presenza di specie ittiche marine e' consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a mm. 6. 2. Durante l'uso della bilancella e' proibito guadare, ranzare ed intorbidire l'acqua. E' inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. E' proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua e' inferiore a m. 3 e la profondita' e' inferiore a m. 0,50. 3. Ai pescatori, in possesso della licenza per la pesca dilettantistica in corso di validita', e' consentita inoltre la pesca ricreativa nelle zone ittiche classificate "A" - e nei canali di bonifica che vi sono compresi - con i seguenti attrezzi e con le modalita' indicate: a) bilancia con lato massimo della rete non superiore a m. 6, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20; all'interno di detta rete e' consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Quando la pesca e' esercitata in acque dove e' prevalente la presenza di specie ittiche marine e' consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a mm. 6; b) dirlindana: rete a bilancia, avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 - lettera h) - montata su natante e manovrata a mezzo carrucola fissata all'estremita' di un palo; c) bilancione fisso. L'attrezzo e' costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) puo' essere montato su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno. I lati della rete non possono superare i m. 15; il lato della maglia non puo' essere inferiore a mm. 24. E' consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di m. 6 e maglie di lato non inferiore a mm. 12. Nel fondo di detta rete e' consentita l'applicazione di un quadro di rete "fissetta" di lato non superiore a m. 2 e con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La rete del bilancione non deve occupare piu' della meta' della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea. 4. L'uso dei bilancioni fissi puo' essere consentito dalla Provincia territorialmente competente, sentita la Commissione ittica di zona, solamente se sono montati su strutture predisposte i cui proprietari siano in possesso della concessione rilasciata dell'autorita' competente. 5. La Provincia, entro sessanta giorni dalla emanazione del presente regolamento, al fine di assicurare la salvaguardia delle presenze ed il ciclo biologico delle specie ittiche previste dal Pi- ano ittico nel bacino idrografico, sentita o su proposta della Commissione di gestione di zona, stabilisce il numero massimo dei bilancioni fissi di cui puo' essere consentito l'impiego, nonche' l'ubicazione degli stessi nei tratti di corsi d'acqua appositamente delimitati. Nel caso di accertato sovrannumero, anche limitato a specifiche zone, la Provincia provvede a: a) programmare il trasferimento di attrezzi in modo da rendere la loro distribuzione complessiva compatibile con le esigenze di tutela della fauna ittica stabilite dal Piano ittico del bacino idrografico; b) programmare l'esaurimento degli attrezzi in eccesso fino a raggiungere il numero massimo previsto. La Provincia rilascia le autorizzazioni all'uso dei bilancioni fissi ammessi. Per gli impianti in sovrannumero, sino al trasferimento e comunque nell'ambito del Piano di bacino, la Provincia dispone limitazioni alla pesca con il bilancione, icidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalita' di pesca o consentendo l'esercizio della pesca solo a giorni alterni o con le altre modalita' ritenute opportune per consentire esclusivamente prelievi compatibili. 6. Durante l'uso del bilancione e' proibita ogni forma di pasturazione. Durante i periodi di divieto la rete deve essere resa inutilizzabile anche mediante il fermo dell'impianto di sollevamento, con le modalita' stabilite dalla Province. E' consentito, l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensita', fissata in modo stabile all'impianto di sollevamento ad una altezza non inferiore a m. 2,5 dal livello dell'acqua. Le distanze fra bilancione e bilancione, misurate tra i lati esterni piu' vicini degli attrezzi, non dovranno essere inferiori a m. 20. I documenti di autorizzazione della attrezzatura e del bilancione fisso devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza. 7. L'adeguamento degli attrezzi e della loro ubicazione, in conformita' ai provvedimenti emanati dalla Provincia, sull'insediamento dei bilancioni, deve essere attuato entro novanta giorni dalla loro esecutivita'. Dopo tale scadenza la pesca puo' essere consentita dal Presidente della Provincia esclusivamente con alternanze che consentano prelievi compatibili.