Art. 4 Attrezzi consentiti ai pescatori professionali iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) 1. Ad ogni pescatore in possesso della licenza per la pesca professionale in corso di validita' potra' essere consentita dalla Provincia, sentita la Commissione ittica di bacino, la pesca professionale - con gli attrezzi autorizzati per la zona "A" - esclusivamente in determinati tratti dei corsi d'acqua classificati in zona "B". Nei tratti classificati in zona "B" concessi alla pesca professionale la Provincia puo' vietare ogni forma di pesca a chi non risulti titolare della relativa autorizzazione. 2. La pesca da natante e' vietata, fatta eccezione per la pesca di professione e limitatamente per la posa ed il recupero delle reti e del pescato.