Art. 4
       Attrezzi consentiti ai pescatori professionali iscritti
        negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250
 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e
                        delle acque interne)
 
   1.  Ad  ogni  pescatore  in  possesso  della  licenza per la pesca
professionale in corso di validita' potra'  essere  consentita  dalla
Provincia,   sentita  la  Commissione  ittica  di  bacino,  la  pesca
professionale - con gli  attrezzi  autorizzati  per  la  zona  "A"  -
esclusivamente  in  determinati tratti dei corsi d'acqua classificati
in zona "B". Nei tratti classificati in zona "B" concessi alla  pesca
professionale la Provincia puo' vietare ogni forma di pesca a chi non
risulti titolare della relativa autorizzazione.
   2. La pesca da natante e' vietata, fatta eccezione per la pesca di
professione  e  limitatamente per la posa ed il recupero delle reti e
del pescato.