Art. 6 Attrezzi consentiti ai pescatori muniti di licenza professionale o dilettantistica 1. Nelle acque della zona "D", la pesca e' consentita ad ogni pescatore munito di licenza di pesca professionale o dilettantistica in corso di validita' e del tesserino previsto della L.R. 22 febbraio 1993, n. 11, art. 16 - comma 3 - esclusivamente con i seguenti attrezzi e secondo le modalita' indicate: a) da una canna con o senza mulinello, munita di non piu' di un amo usata con esca naturale o artificiale; b) una canna con o senza mulinello munita di non piu' di tre anni, usata con esche artificiali (moschera o camolera); c) una canna con mulinello munita di una ancoretta usata con esca "artificiale". 2. Nell'esercizio della pesca e' vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone. Queste ultime sono pero' consentite per la pesca, ove ammesse con decreto del Presidente della Provincia che ne specifichi anche le modalita', nelle acque dei bacini idroelettrici. 3. Nelle zone classificate "D" e' vietato ogni tipo di pasturazione.