Art. 6
                  Attrezzi consentiti ai pescatori
          muniti di licenza professionale o dilettantistica
 
   1.  Nelle  acque  della  zona  "D", la pesca e' consentita ad ogni
pescatore munito di licenza di pesca professionale o  dilettantistica
in corso di validita' e del tesserino previsto della L.R. 22 febbraio
1993,  n.  11,  art.  16  -  comma  3 - esclusivamente con i seguenti
attrezzi e secondo le modalita' indicate:
     a) da una canna con o senza mulinello, munita di non piu' di  un
amo usata con esca naturale o artificiale;
     b)  una  canna  con  o senza mulinello munita di non piu' di tre
anni, usata con esche artificiali (moschera o camolera);
     c) una canna con mulinello munita di  una  ancoretta  usata  con
esca "artificiale".
   2.  Nell'esercizio  della  pesca  e' vietata la detenzione e l'uso
della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone. Queste  ultime
sono  pero'  consentite  per  la  pesca,  ove ammesse con decreto del
Presidente della Provincia che  ne  specifichi  anche  le  modalita',
nelle acque dei bacini idroelettrici.
   3.   Nelle   zone   classificate  "D"  e'  vietato  ogni  tipo  di
pasturazione.