Art. 7
                         Attrezzi consentiti
 
   1. Nelle acque di bonifica riservate ai pescatori professionali e'
consentito l'uso degli attrezzi  indicati  all'art.  2  del  presente
regolamento.
   2.  Nelle  acque  di  bonifica  dove  la  pesca viene riservata ai
pescatori dilettanti e' permesso l'uso degli attrezzi,  indicati  dal
presente regolamento:
     a) all'art. 3, comma 3 per le zone classificate "A";
     b) all'art. 5, comma 1 per le zone classificate "B";
     c) all'art. 5, comma 3 per le zone classificate "C".
   3.  L'uso di detti attrezzi e' consetito solamente da riva e con i
piedi all'asciutto.
   4. La pesca da natante e' vietata.