Art. 7 Attrezzi consentiti 1. Nelle acque di bonifica riservate ai pescatori professionali e' consentito l'uso degli attrezzi indicati all'art. 2 del presente regolamento. 2. Nelle acque di bonifica dove la pesca viene riservata ai pescatori dilettanti e' permesso l'uso degli attrezzi, indicati dal presente regolamento: a) all'art. 3, comma 3 per le zone classificate "A"; b) all'art. 5, comma 1 per le zone classificate "B"; c) all'art. 5, comma 3 per le zone classificate "C". 3. L'uso di detti attrezzi e' consetito solamente da riva e con i piedi all'asciutto. 4. La pesca da natante e' vietata.