Art. 8
       Distanza fra i pescatori in esercizio e uso di natanti
 
   1. Il primo occupante in  esercizio  di  pesca  con  la  canna  ha
diritto  che  i  pescatori  sopraggiunti si pongano a una distanza di
rispetto di almeno m. 15 in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte
e a tergo. La distanza fra due o piu'  pescatori  che  esercitino  la
pesca  con la bilancella e' di almeno m. 20, valutata in linea d'aria
fra persona e persona oppure tra i punti piu' vicini delle reti.  Nel
caso  che due o piu' pescatori esercitino, chi la pesca con la canna,
chi la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno  m.
20  deve essere valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure
tra i punti esterni piu' vicini di ogni bilancella e di ogni canna.
   2. Le disposizioni di cui sopra valgono  anche  per  la  pesca  in
movimento e la pesca da natante.
   3.  Durante  la stagione venatoria, gli attrezzi da pesca sommersi
devono essere posati ad una distanza di sicurezza di  almeno  m.  150
dagli  appostamenti  fissi di caccia, autorizzati a norma della legge
11 febbraio 1992, n. 157 e sue modificazioni.
   4. L'uso di natanti per la pesca  e'  consentito  solamente  nelle
acque  delle  zone classificate "A". Il natante deve essere ancorato;
e' fatta eccezione nel fiume Po per i natanti usati da  pescatori  di
mestiere  in  esercizio  con  la  lenza a mano e con la dirlindana, e
fatta eccezione per la pesca a mosca. Nel  Po  di  Volano  l'uso  del
natante   non   ancorato   e'  consentito  nel  tratto  appositamente
delimitato dalla Provincia di Ferrara.