Art. 10. Stazioni ornitologiche 1. La giunta regionale, sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica e la consulta di cui all'art. 3, istituisce stazioni ornitologiche allo scopo di sviluppare le attivita' per predisporre lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitiche nei loro rapporti con l'ambiente cui sono strettamente collegate. 2. I settori e le relative attivita' sono i seguenti: a) nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei; b) ecologia: studio sui rapporti fra avifauna ed ambiente, proposte ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse ornitologico ed ambientale; c) etologia: studio sul comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono; d) migrazione: formazione di nuclei regionali di osservatori e segnalatori, studi qualitativi e quantitativi in materia di censimenti sulle popolazioni svernanti; e) studi particolareggiati: sistematica, malattie, contaminazioni da metalli e da sostanze nocive, tradizioni, usi e costumi in campo ornitologico. 3. Nell'ambito di ciascuna provincia dovranno funzionare, esclusivamente per i fini scientifici previsti dal presente articolo, una stazione principale per la raccolta dei dati relativi alle migrazioni ed alcuni punti di inanellamento, indicati dall'istituto nazionale per la fauna selvatica ed autorizzati dalla giunta regionale ai sensi del1'art. 6. 4. Le attivita' di studio e ricerca sono coordinate dall'osservatorio regionale, d'intesa con l'istituto nazionale della fauna selvatica.