Art. 10.
                       Stazioni ornitologiche
 
   1.  La giunta regionale, sentiti l'istituto nazionale per la fauna
selvatica e la  consulta  di  cui  all'art.  3,  istituisce  stazioni
ornitologiche  allo  scopo di sviluppare le attivita' per predisporre
lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni  ornitiche
nei loro rapporti con l'ambiente cui sono strettamente collegate.
   2. I settori e le relative attivita' sono i seguenti:
     a)  nidificazione:  censimento  delle  popolazioni nidificanti e
studi sulla loro distribuzione e consistenza  numerica,  sulle  uova,
sui nidi e sui nidiacei;
     b)  ecologia:  studio  sui  rapporti  fra  avifauna ed ambiente,
proposte ed iniziative  per  la  salvaguardia  di  zone  di  notevole
interesse ornitologico ed ambientale;
     c)   etologia:  studio  sul  comportamento  delle  varie  specie
nell'ambiente in cui vivono;
     d) migrazione: formazione di nuclei regionali di  osservatori  e
segnalatori,   studi   qualitativi   e  quantitativi  in  materia  di
censimenti sulle popolazioni svernanti;
     e)    studi    particolareggiati:     sistematica,     malattie,
contaminazioni  da  metalli  e  da sostanze nocive, tradizioni, usi e
costumi in campo ornitologico.
   3.  Nell'ambito  di  ciascuna   provincia   dovranno   funzionare,
esclusivamente per i fini scientifici previsti dal presente articolo,
una  stazione  principale  per  la  raccolta  dei  dati relativi alle
migrazioni ed alcuni punti di inanellamento,  indicati  dall'istituto
nazionale   per  la  fauna  selvatica  ed  autorizzati  dalla  giunta
regionale ai sensi del1'art. 6.
   4.  Le   attivita'   di   studio   e   ricerca   sono   coordinate
dall'osservatorio  regionale, d'intesa con l'istituto nazionale della
fauna selvatica.