Art. 11. Tassidermia 1. La normativa regionale di cui alla l.r. 19 agosto 1986, n. 42 "Norme per l'esercizio dell'attivita' di tassidermia", come modificata dalla l.r. 13 maggio 1988, n. 26, e' adeguata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni in materia previste dalla legge n. 157/92. 2. A norma dell'art. 30, comma 2, della legge n. 1571/92, per la violazione delle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.