Art. 11.
                             Tassidermia
 
   1.  La  normativa regionale di cui alla l.r. 19 agosto 1986, n. 42
"Norme  per  l'esercizio   dell'attivita'   di   tassidermia",   come
modificata  dalla  l.r.  13  maggio  1988,  n. 26, e' adeguata, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alle disposizioni in materia previste dalla legge n. 157/92.
   2. A norma dell'art. 30, comma 2, della legge n. 1571/92,  per  la
violazione   delle   disposizioni  in  materia  di  imbalsamazione  e
tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate  per
l'abbattimento   degli  animali  le  cui  spoglie  sono  oggetto  del
trattamento descritto.