Art. 12.
                Piano faunistico-venatorio regionale
 
   1. Il piano faunistico-venatorio regionale  e'  predisposto  dalla
giunta  regionale  secondo criteri di omogeneita' e congruenza, sulla
base di indicazioni dell'istituto nazionale per la  fauna  selvatica;
il  piano  regionale  assicura  il  perseguimento  degli obiettivi di
mantenere e aumentare la popolazione di tutte le specie di  mammiferi
e uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico.
   2.  Il  piano  e'  approvato  dal  consiglio  regionale, ha durata
quinquennale e puo' essere aggiornato nel periodo di validita'.
   3. Il piano disciplina in particolare:
     a)  il  regime  di  tutela  della  fauna  selvatica  secondo  le
tipologie territoriali;
     b)  le  attivita'  tese alla conoscenza delle risorse naturali e
della consistenza faunistica, anche con la  previsione  di  modalita'
omogenee di rilevazione e di censimento;
     c)  i  criteri  per la individuazione dei territori da destinare
alla  costituzione  di  aziende  faunistico  venatorie,  di   aziende
agrituristico-venatorie  e  di  centri  privati di riproduzione della
fauna selvatica allo stato naturale;
     d) gli indirizzi e le modalita' di coordinamento della  presente
legge  con  la  normativa  regionale  in materia di salvaguardia e di
tutela delle aree naturali protette;
     e) gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e
degli obiettivi della presente legge;
     f) il rapporto numerico  minimo  tra  gli  agenti  di  vigilanza
dipendenti  dalle province ed il territorio agro-silvo-pastorale, nel
rispetto delle  indicazioni  dell'istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica.
   4. Il piano e' corredato da:
     a)  cartografie  del  territorio  regionale  in scala 1:10.000 e
1:100.000 indicanti le emergenze naturalistiche  e  le  utilizzazioni
territoriali  aventi  stretta connessione con la gestione faunistico-
venatoria;
     b) programma di protezione della fauna  selvatica  autoctona  di
cui  sia  accertata  una diminuzione della popolazione sul territorio
regionale;
     c)  programma di conservazione e ripristino delle zone umide per
la tutela dell'avifauna selvatica migratoria;
     d) carta delle potenzialita' e delle vocazioni faunistiche;
     e) programma di salvaguardia delle zone montane per l'incremento
e il controllo della tipica fauna selvatica alpina ed appenninica.