Art. 12. Piano faunistico-venatorio regionale 1. Il piano faunistico-venatorio regionale e' predisposto dalla giunta regionale secondo criteri di omogeneita' e congruenza, sulla base di indicazioni dell'istituto nazionale per la fauna selvatica; il piano regionale assicura il perseguimento degli obiettivi di mantenere e aumentare la popolazione di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. 2. Il piano e' approvato dal consiglio regionale, ha durata quinquennale e puo' essere aggiornato nel periodo di validita'. 3. Il piano disciplina in particolare: a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali; b) le attivita' tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalita' omogenee di rilevazione e di censimento; c) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico venatorie, di aziende agrituristico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; d) gli indirizzi e le modalita' di coordinamento della presente legge con la normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette; e) gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi della presente legge; f) il rapporto numerico minimo tra gli agenti di vigilanza dipendenti dalle province ed il territorio agro-silvo-pastorale, nel rispetto delle indicazioni dell'istituto nazionale per la fauna selvatica. 4. Il piano e' corredato da: a) cartografie del territorio regionale in scala 1:10.000 e 1:100.000 indicanti le emergenze naturalistiche e le utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico- venatoria; b) programma di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul territorio regionale; c) programma di conservazione e ripristino delle zone umide per la tutela dell'avifauna selvatica migratoria; d) carta delle potenzialita' e delle vocazioni faunistiche; e) programma di salvaguardia delle zone montane per l'incremento e il controllo della tipica fauna selvatica alpina ed appenninica.