Art. 13. Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale 1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e' soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, al controllo, alla conservazione delle effettive capacita' riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densita' ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 2. La regione realizza la pianificazione di cui all'art. 12, mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi. 3. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione utile alla fauna selvatica e' destinato per una quota del venti per cento in zona Alpi e del venticinque per cento nel restante territorio, a protezione della fauna selvatica; in dette quote sono compresi i territori ove e' comunque vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. 4. Nei territori di protezione, compresi quelli di cui all'art. 14, comma 3, lettere a), b), e c) sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta e la riproduzione della fauna. 5. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia e' destinato nella percentuale massima del quindici per cento ad ambiti privati di cui agli artt. 19, comma 2, 21 e 38, ivi comprendendo fino all'otto per cento del territorio per le aziende agrituristico- venatorie e fino al tre per cento per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile. 6. Nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalita' stabilite dagli articoli dal 28 al 34.