Art. 13.
          Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale
 
   1. Il territorio  agro-silvo-pastorale  regionale  e'  soggetto  a
pianificazione  faunistico-venatoria  finalizzata, per quanto attiene
alle  specie  carnivore,  al  controllo,  alla  conservazione   delle
effettive  capacita'  riproduttive  delle  loro popolazioni e, per le
altre specie, al conseguimento delle densita' ottimali ed  alla  loro
conservazione,  mediante la riqualificazione delle risorse ambientali
e la regolamentazione del prelievo venatorio.
   2. La regione realizza  la  pianificazione  di  cui  all'art.  12,
mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei
commi successivi.
   3.  Il  territorio  agro-silvo-pastorale  della regione utile alla
fauna selvatica e' destinato per una quota del  venti  per  cento  in
zona  Alpi  e  del  venticinque  per cento nel restante territorio, a
protezione della fauna selvatica; in  dette  quote  sono  compresi  i
territori  ove  e'  comunque  vietata l'attivita' venatoria anche per
effetto di altre leggi o disposizioni.
   4. Nei territori di protezione, compresi quelli  di  cui  all'art.
14,  comma  3,  lettere a), b), e c) sono vietati l'abbattimento e la
cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad  agevolare
la sosta e la riproduzione della fauna.
   5.  Il  territorio  agro-silvo-pastorale  di ciascuna provincia e'
destinato nella percentuale massima del quindici per cento ad  ambiti
privati di cui agli artt. 19, comma 2, 21 e 38, ivi comprendendo fino
all'otto  per  cento  del  territorio  per  le aziende agrituristico-
venatorie e fino al tre per  cento  per  le  zone  di  allenamento  e
addestramento dei cani e per prove e gare cinofile.
   6.  Nel  rimanente  territorio agro-silvo-pastorale si effettua la
gestione programmata della caccia,  secondo  le  modalita'  stabilite
dagli articoli dal 28 al 34.