Art. 14.
                Piani faunistico-venatori provinciali
 
   1.  Ai  fini  della  pianificazione  generale del territorio agro-
silvo-pastorale le  province,  sentite  le  organizzazioni  agricole,
protezionistiche,  venatorie  e  cinofile, predispongono e presentano
alla  giunta  regionale  piani  faunistico-venatori  articolati   per
comprensori  omogenei  con specifico riferimento alle caratteristiche
orografiche e faunistico-vegetazionali.
   2. I piani sono approvati dal consiglio provinciale,  su  proposta
della giunta provinciale.
   3. I piani hanno durata quinquennale e devono prevedere:
     a) le oasi di protezione e le zone di cui all'art. l, comma 4;
     b) le zone di ripopolamento e cattura;
     c)  i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale;
     d) le aziende faunistico-venatorie e le  aziende  agrituristico-
venatorie;
     e)  i  centri  privati  di  riproduzione di fauna selvatica allo
stato naturale;
     f) le zone e i periodi per l'addestramento, 1'allenamento  e  le
gare di cani;
     g) gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia;
     h)  i  criteri  per la determinazione del risarcimento in favore
dei conduttori dei fondi rustici per i  danni  arrecati  dalla  fauna
selvatica  alle  produzioni agricole e alle opere approntate su fondi
rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
     i) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei
proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che
si impegnino alla tutela ed al ripristino degli  habitat  naturali  e
all'incremento  della  fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere
a) e b);
     l)  l'identificazione  delle  zone  in  cui  sono  collocati   e
collocabili gli appostamenti fissi.
   4.  Le province, ai fini di dare attuazione alla programmazione ed
alla gestione della fauna selvatica e  dell'ambiente  ove  la  stessa
vive,  definiscono  al  proprio  interno apposite strutture tecniche,
sulla base delle indicazioni fornite dall'istituto nazionale  per  la
fauna selvatica, dotate di personale specializzato.
   5.  Le  zone  di  cui  al  comma  3, devono essere perimetrate con
tabelle esenti da tasse regionali:
     a) quelle di cui  alle  lettere  a),  b)  e  c),  a  cura  della
provincia;
     b)  quelle di cui alle lettere d), e), f) e g) a cura dell'ente,
associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.
   6. Le tabelle di segnalazione di divieto o di  regimi  particolari
di  caccia  devono  essere  delle dimensioni di cm. 20x30 e collocate
lungo tutto il perimetro dei territori interessati in modo che da una
tabella siano visibili le due contigue.