Art. 14. Piani faunistico-venatori provinciali 1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro- silvo-pastorale le province, sentite le organizzazioni agricole, protezionistiche, venatorie e cinofile, predispongono e presentano alla giunta regionale piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali. 2. I piani sono approvati dal consiglio provinciale, su proposta della giunta provinciale. 3. I piani hanno durata quinquennale e devono prevedere: a) le oasi di protezione e le zone di cui all'art. l, comma 4; b) le zone di ripopolamento e cattura; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; d) le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico- venatorie; e) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; f) le zone e i periodi per l'addestramento, 1'allenamento e le gare di cani; g) gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia; h) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c); i) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b); l) l'identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi. 4. Le province, ai fini di dare attuazione alla programmazione ed alla gestione della fauna selvatica e dell'ambiente ove la stessa vive, definiscono al proprio interno apposite strutture tecniche, sulla base delle indicazioni fornite dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, dotate di personale specializzato. 5. Le zone di cui al comma 3, devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali: a) quelle di cui alle lettere a), b) e c), a cura della provincia; b) quelle di cui alle lettere d), e), f) e g) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona. 6. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20x30 e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.